Rivalutazione di terreni e partecipazioni entro il 1° luglio 2024

La rivalutazione interessa i beni posseduti all’1 gennaio 2024

 
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La Legge di Bilancio 2024 ha riconfermato la riapertura dei termini per la rivalutazione dei costi o dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024.

Ad introdurre per la prima volta la possibilità di fruire di questo tipo di agevolazione è stata la Legge 448/2001successivamente riproposta di anno in anno. 

In particolare, si evidenzia che:

  • la rivalutazione interessa i “beni” posseduti all’1 gennaio 2024;
  • è confermata anche la rivalutazione delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
  • l’imposta sostitutiva dovuta è confermata nella misura del 16% sia per le partecipazioni (qualificate e non / negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione e non) che per i terreni;
  • la redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’1 luglio 2024.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti interessati sono:

  • persone fisiche;
  • società semplici e società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
  • enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa;
  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Sarà possibile versare le somme dovute anche in tre rate annuali di pari importo versando un interesse pari al 3 per cento sui pagamenti successivi al primo.

Per avvalersi della rivalutazione per il 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data dell'1.1.2024. Per perfezionare il regime agevolato occorrerà entro il 1 luglio 2024 che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni e che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.


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