Sanzioni contro la Russia: pubblicato il tredicesimo pacchetto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2024/745 ("Reg. 2024/745").

 
sanzioni russia

Il 23 febbraio 2024 è stato adottato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (UE) 2024/745 ("Reg. 2024/745"). Tale regolamento modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 ("Reg. 833/2014"), entrato in vigore il 24 febbraio 2024, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 ("Reg. 2024/753"), che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 ("Reg. 269/2014"), entrato in vigore il 23 febbraio 2024.

Restrizioni soggettive

In linea con i precedenti "pacchetti" sanzionatori, l'Unione europea ha identificato persone ed entità non russe coinvolte nell'aggressione contro l'Ucraina. Con il Reg. 2024/753, sono state individuate otto persone con cittadinanza ucraina e sei con cittadinanza bielorussa, insieme a quattro entità bielorusse.

Rilevanti sono anche le designazioni del Ministro della Difesa della Corea del Nord e dell'entità nordcoreana "Missile General Bureau" per il loro coinvolgimento attivo nel rifornimento di armi alla Russia.

Complessivamente, a oggi, oltre 2.000 persone fisiche ed entità sono state direttamente designate in conformità all'allegato I del Reg. 269/2014. Questo ampio regime sanzionatorio deve essere interpretato insieme ad altri programmi dell'UE che possono influenzare i rapporti con la Russia. Un esempio è la recente modifica, tramite il Regolamento (UE) 2024/739, del Regolamento (UE) 2023/888, che impone misure restrittive in risposta a azioni destabilizzanti della Repubblica di Moldavia. Queste modifiche includono la designazione di una nuova entità e sei nuove persone fisiche, tra cui un cittadino russo.

Contemporaneamente, in base al Reg. 2024/745, sono state introdotte 27 nuove entità nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi dell'allegato IV del Reg. 833/2014. Questo elenco comprende coloro che supportano direttamente il complesso militare e industriale russo, soggetti a restrizioni più severe sull'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. È importante sottolineare che tra le entità designate in tale allegato IV vi sono anche alcune provenienti da paesi terzi diversi dalla Russia, come India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakistan, Tailandia e Turchia, che, attraverso il commercio di tali componenti, sostengono indirettamente il complesso militare e industriale russo. Questo conferma l'approccio deciso dell'UE nel contrastare l'elusione delle sanzioni contro la Russia mediante la triangolazione con paesi terzi.

Restrizioni a carattere merceologico

Per quanto concerne le disposizioni normative inerenti gli articoli soggetti a restrizione, nell'ambito dell'allegato VII del Regolamento (UE) n. 833/2014, che elenca i beni capaci di contribuire al potenziamento militare e tecnologico nonché allo sviluppo del settore della difesa e sicurezza della Russia, è stata recentemente introdotta la voce 8532.22 ("Condensatori elettrici fissi elettrolitici all'alluminio, esclusi condensatori di potenza"). Tale inclusione impone un divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento in Russia di detti condensatori.

Similmente, nell'ambito dell'allegato XXIII del Regolamento (UE) n. 833/2014, che elenca i beni soggetti a divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento in Russia ai sensi dell'articolo 3 duodecies del medesimo regolamento, è stata aggiunta la voce 8504 ("Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, come ad esempio raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione"). Al contempo, sono state eliminate le voci 8504.32, 8504.33 e 8504.34, incorporandole nella voce generale 8504.

In aggiunta, nel nuovo paragrafo 3 bis quater dell'articolo 3 duodecies, è stata introdotta una clausola di grandfathering che riguarda i beni identificati con i codici NC 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.40, 8504.50 e 8504.90. Ai sensi di tale clausola, i divieti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori indispensabili per la loro esecuzione, fino al 25 maggio 2024.

Per quanto attiene alle restrizioni relative ai prodotti siderurgici, va notato che il Regno Unito è stato incluso nell'elenco dei Paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici, conformemente all'articolo 3 octies, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014.

In data 22 febbraio 2024 è stata pubblicata una versione aggiornata della lista dei prodotti comuni ad alta priorità, mentre il 19 febbraio 2024 la Commissione europea ha emesso linee guida aggiornate per gli operatori unionali, fornendo indicazioni sulla valutazione del rischio, le migliori pratiche per la due diligence sui partner commerciali, le transazioni e le merci, nonché un elenco di indicatori di elusione, con particolare enfasi sulle misure restrittive connesse all'esportazione.

Le nuove disposizioni richiedono pertanto un tempestivo adeguamento delle analisi soggettive e oggettive da parte di tutti gli operatori ancora attivi in Russia, considerando le nuove designazioni e le modifiche alle restrizioni merceologiche.


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