Il 1° febbraio 2025 entrerà in vigore l’Accordo Interinale sugli Scambi tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile (Interim Trade Agreement - ITA), sostituendo il precedente Accordo di Associazione.
Lo ha annunciato la Commissione Europea e lo ha confermato l’Agenzia delle Dogane, pubblicando un Avviso in cui riassume le novità che attendono gli operatori economici.
Quali saranno le novità principali?
- Invece del certificato di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura, gli esportatori e gli importatori possono ora ricorrere all'autocertificazione, sulla base delle dichiarazioni di origine, anche per spedizioni multiple di prodotti identici o dichiarando la conoscenza dell'importatore.
- I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell'origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell'Unione europea o in Cile a decorrere dal 1º febbraio 2025.
- Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Pertanto, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell'Unione riferite a spedizioni superiori a €6.000 devono contenere il numero REX.
Pertanto, gli operatori non ancora registrati al sistema REX che hanno in previsione di esportare merci verso il Cile è necessario che attivino al più presto la procedura di richiesta.
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