Somministrazione e diritti sindacali: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il lavoratore in missione ha diritto di esercitare i diritti sindacali riconosciutigli dal CCNL applicato

 
assemblea lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o di quello dell’utilizzatore in relazione all’esercizio dei diritti sindacali ex art. 36 del D.Lgs. 81/2015 da parte dei lavoratori somministrati.

Nel rispondere all’interpello formulato dall’UGL-Agroalimentari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rammenta, innanzitutto, che il rapporto di somministrazione interessa tre soggetti, ossia l’agenzia di somministrazione, il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice, legati da due distinti contratti

1. il contratto commerciale, sottoscritto dall’agenzia di somministrazione e dall’impresa utilizzatrice e 
2. il contratto di lavoro, stipulato dall’agenzia di somministrazione e dal lavoratore.

Il datore di lavoro del lavoratore somministrato è, dunque, l’agenzia di somministrazione, benché la prestazione venga effettuata – nel periodo della missione – in favore dell’impresa utilizzatrice, sotto il suo controlla e sotto la sua direzione.

Pertanto, vi è una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione proprio della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.

Ad avviso del Ministero, in via generale, al rapporto di lavoro si applica il contratto collettivo dell’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo di missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore. Ciò al fine di garantire effettivamente la parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, le quali non devono essere inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello in forza presso la società utilizzatrice (cfr art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2015).

Sempre secondo il Ministero, tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’art. 36 del D.Lgs. 81/2015

  1. dispone al comma 1 che trovano applicazione quelli previsti dallo Statuto dei Lavoratori e
  2. afferma al comma 2 il diritto del lavoratore somministrato ad “esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici”.

In sostanza, a parere del Ministero, anche in tal caso occorre fare riferimento, in prima istanza, al CCNL applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro, consentendo però al lavoratore, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo in cui è inserito tutti i diritti sindacali riconosciutigli dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice. Ciò al fine di garantire la concreta effettività di tali diritti durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l’utilizzatore.

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