Superbonus 110%: le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. Semplificazioni

La procedura per fruire dell’agevolazione “Superbonus 110%” è più semplice: con la conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), avvenuta con legge n. 108 del 29 luglio 2021, è stato modificato l’articolo 119 del D.L. 34/2020 al fine di accogliere le disposizioni che la semplificano.
Sinteticamente, gli artt. 33 e 33-bis del Decreto legge n. 77/2021 prevedono quanto segue.
Gli interventi consistenti nell’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lett. e, TUIR), già agevolati al 110% se eseguiti congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica “trainante”, possono fruire della superdetrazione anche se “trainati” da uno degli interventi antisismici (commi 1 bis-1 septies, art. 16, D.L. 63/2013). La disposizione era già prevista nella formulazione originaria del decreto legge.
Viene modificata la modalità di calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- possesso di immobili B1, B2 e D4 (cioè collegi, case di cura o ospedali con o senza fine di lucro).
In tal caso, il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (desumibile dal rapporto Immobiliare OMI).
La disposizione era già prevista nella formulazione originaria del decreto legge.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, con esclusione della demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante la CILA. La disposizione, già presente nel decreto legge originario, è stata ampliata precisando che rientrano fra gli interventi realizzabili tramite CILA anche quelli che riguardano parti strutturali degli edifici o i prospetti.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo di costruzione dell’immobile o del titolo di legittimazione o la dichiarazione che la costruzione è stata completata anteriormente al 1 settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo ex art. 9-bis, c. 1-bis, DPR 380/2001.
La decadenza dai benefici fiscali opera esclusivamente nei casi di mancata presentazione della CILA, di difformità da quest’ultima, di assenza delle attestazioni sopraindicate e di falsità delle attestazioni rilasciate dai tecnici. Di nuova introduzione, la norma che sancisce che, in ogni caso, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento.
Infine, nel caso di opere di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento; in caso di varianti, occorre integrare la CILA al termine dei lavori.
Non è richiesta, a conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (art. 24 del Testo Unico Edilizia).
E’ di nuova introduzione la norma che esclude dal conteggio della distanza e dell’altezza gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico.
Il nuovo comma 5-bis, introdotto in sede di conversione, ha l’obiettivo di evitare la perdita dell’agevolazione nel caso in cui venga riscontrata una violazione meramente formale, se la medesima non arreca pregiudizio al controllo. Diversamente, se le violazioni riscontrate sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza riguarda solo il singolo intervento oggetto di irregolarità.
Viene disposto un ampliamento del periodo di tempo entro cui effettuare alcuni adempimenti necessari per la fruizione delle seguenti agevolazioni. In particolare:
- ai fini delle agevolazioni “prima casa” (imposta di registro/IVA ridotta) fruibili in sede di acquisto di un immobile nel quale sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico 110%, l’acquisizione della residenza può essere effettuata entro 30 mesi (e non più entro 18 mesi);
- ai fini del “sismabonus acquisti” (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), l’acquisto dell’unità ceduta dall’impresa di costruzione/ristrutturazione, può essere effettuata entro 30 mesi (anziché entro 18 mesi). In tal caso, l’ampliamento del termine si applica a prescindere dall’esecuzione di interventi agevolati.