Corte di Cassazione: pagamento del preavviso a carico della parte che vi rinunci
Con l’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito delle dimissioni del lavoratore, un’eventuale rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso non comporta alcun diritto del lavoratore al pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, posta la natura obbligatoria del preavviso e la libera rinunziabilità alla sua prestazione da parte del datore di lavoro.
La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione dell’azienda al decreto ingiuntivo, ottenuto dal lavoratore dimissionario, volto al conseguimento del pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla cui prestazione il lavoratore era stato esonerato per espressa rinuncia dell’azienda stessa.
In sintesi, i giudici di merito, avevano stabilito che la rinuncia al periodo di preavviso da parte dell’azienda, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non la esonerava dal pagamento della relativa indennità sostitutiva. Il lavoratore, infatti, pur avendo firmato per ricevuta e accettazione quanto comunicatogli dall’azienda, non aveva mai espresso la propria volontà di rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso.
Avverso la decisione della Corte di Appello, l’azienda proponeva ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’azienda datrice di lavoro, definisce il preavviso come un mero obbligo collegato all’esercizio del recesso dal rapporto di lavoro. La parte recedente è, infatti, libera di scegliere tra “la prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso”.
Nel caso in cui la parte recedente, nell’esercizio delle sue facoltà, decida di proseguire il rapporto lavorativo fino al termine del periodo di preavviso, esercita liberamente, dunque, un proprio interesse.
La parte non recedente - ovverosia l’azienda, nel caso di specie - qualora rinunci al preavviso, nulla deve a controparte, “la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto fino al termine del preavviso”. Allo stesso modo, la parte che recede, non potrà richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva per il preavviso non prestato a seguito di espressa rinuncia di controparte.
La Suprema Corte ha, pertanto, stabilito che in capo alla parte non recedente (nel caso di specie, l’azienda) che rinunci alla prestazione del preavviso della parte recedente (il lavoratore dimissionario), si configuri un diritto di credito dalla stessa azienda liberamente rinunziabile e ad essa non possano ricondursi obblighi di alcun tipo, che risulterebbero “in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’art. 1173 cod. civ”.