Divieto di esportare beni di lusso in Russia: nuovi chiarimenti
Il divieto di esportare beni di lusso in Russia non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50.000 euro. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la pubblicazione dell’avviso del 17 maggio 2022 con cui ha fornito gli ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione UE in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane ha fornito gli ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione UE in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.
Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell’allegato XVIII “Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 euro, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 euro, loro accessori e pezzi di ricambio” e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev’essere applicata come segue:
- gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50.000 EUR;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.