Lavoratori padri: divieto di licenziamento, dimissioni e diritto alla Naspi

L’INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito i chiarimenti in merito all'accesso alla NASpI a seguito di dimissioni, durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, disciplinati rispettivamente dagli artt. 27-bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001.
Si segnala, infatti, che il D.lgs 30 giugno 2022 n. 105 finalizzato a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, ha apportato delle modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs 151/2001). In particolare, il D.L.gs. 105/2022 ha previsto, a regime, il diritto del padre al c.d. “congedo di paternità obbligatorio” di 10 giorni lavorativi – elevabili a 20 in caso di parto plurimo - da fruire da due mesi prima della data presunta del parto ai cinque mesi successivi alla nascita del bambino, non frazionabile ad ore e utilizzabile anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo cui il lavoratore può invece avere diritto, solo in sostituzione di quest’ultima, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Contestualmente il medesimo D.lgs 105/2022 ha modificato l’art. 54, c.7 del T.U. estendendo il divieto di licenziamento del lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio e/o alternativo.
Pertanto, in caso di fruizione di uno o di entrambi i predetti congedi di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo di fruizione del congedo obbligatorio e/o alternativo e per tutto il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, è previsto il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e CCNL di riferimento per il caso di licenziamento. Inoltre, il lavoratore che si dimettono in predetto periodo non è tenuto al preavviso (come già previsto per la lavoratrice madre).
A fronte del nuovo quadro normativo e del rafforzamento della tutela, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo e che si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, di cui al punto precedente, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano anche gli altri requisiti di legge (i.e. il requisito contributivo per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione).
Ai fini dell’efficacia delle dimissioni è necessario effettuare la procedura di convalida in ITL - anche “a distanza” - presentando il modello di richiesta reso disponibile online dall’ente, al fine di accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.
Infatti, la richiesta di attivazione colloquio per dimissioni o risoluzioni consensuali va compilata su apposito modello e trasmessa in modalità telematica tramite posta elettronica indirizzata all’ITL, allegando un documento di identità e la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente firmata e datata.
A fronte delle novità normative, qualora un padre abbia fruito del congedo e si dimetta dall’impiego durante il divieto di licenziamento avrà diritto alla NASpI e il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del c.d. ticket di licenziamento.
In merito a quest’ultimo, come anticipato dal direttore generale vicario dell’INPS, Antonio Pone, intervenuto il 30 marzo alla web tv dei Consulenti del Lavoro, a breve verranno pubblicate le istruzioni Inps operative, anche per regolarizzare la situazione relativa alle dimissioni avvenute a partire dal 13 agosto 2022, ovvero dalla data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022.
L’INPS ha precisato altresì che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri, a seguito delle dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente.