Mancata consegna della raccomandata al lavoratore: il licenziamento è efficace?
Il licenziamento è efficace quando la mancata consegna della lettera di licenziamento è ascrivibile alla colpa del lavoratore destinatario della stessa: lo ha stabilito il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con ordinanza del 13 aprile 2023
Il datore di lavoro intimava ad un dipendente il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro. La lettera di licenziamento veniva inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza comunicato dal lavoratore al datore di lavoro.
Tale indirizzo risultava pertanto essere coincidente anche con quello ove era stata inviata la lettera di contestazione disciplinare per mezzo della quale la società aveva contestato i fatti che avevano poi condotto al licenziamento, lettera regolarmente ricevuta dal lavoratore.
La raccomandata contenente la lettera di licenziamento veniva tuttavia restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”. Ad una prima raccomandata ne faceva seguito una seconda, ed infine un telegramma, che tuttavia non avevano esito differente.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto il licenziamento produttivo di effetti poiché, seppur non formalmente giunto a conoscenza del suo destinatario, l’eventuale mancata conoscenza dell’atto in questione era imputabile esclusivamente alla responsabilità del dipendente.
Il Tribunale di Roma ha infatti evidenziato che “l’indirizzo presso cui la datrice di lavoro ha inviato due raccomandate ed un telegramma contenenti il provvedimento di licenziamento, è proprio quello comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, e presso il quale è regolarmente pervenuta la lettera di contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento”.
In punto di diritto, tale conclusione muove dal principio per cui le dichiarazioni recettizie del datore di lavoro, come la comunicazione del licenziamento e della contestazione disciplinare, producono il loro effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario ex art. 1334 c.c. e si presumono da questi conosciute, ai sensi dell’art. 1335 c.c., nel momento in cui vengono recapitate al suo indirizzo.
L’art. 1335 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di conoscenza -o meglio, di conoscibilità- dell’atto, mediante la quale dal fatto noto, costituito dall’arrivo della comunicazione all’indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell’atto. Il destinatario della dichiarazione, dal canto suo, può superare tale presunzione, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia del contenuto della comunicazione.
Più nello specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, per superare tale presunzione, è necessario che il destinatario dimostri un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario stesso ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, vale a dire non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Di contro, osserva il Tribunale, il licenziamento deve presumersi conosciuto dal destinatario se il “ripetuto mancato rinvenimento “in loco” dell’abitazione del resistente, da parte dell’incaricato del servizio postale alla consegna della lettera di licenziamento, sia ascrivibile a colpa del ricorrente che, o non ha comunicato al datore di lavoro il proprio recente cambio di indirizzo, oppure non ha posto l’incaricato postale in grado di rinvenire il proprio nominativo presso lo stabile” in cui ha dichiarato di risiedere.