Russia, nuove misure restrittive dall'UE
Sulla G.U. dell’Unione Europea L 311 I/5 del 3 dicembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione 2022/2368 del 3 dicembre 2022 che modifica il Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.
Il Regolamento, nello specifico, ha modificato l’Allegato XXVIII del Regolamento (UE) n. 833/2014 individuando il prezzo soglia, richiamato dal par. 5 dell’art. 3 quindecies, in 60 USD (dollari americani) al barile per quanto riguarda gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui al codice NC 2709 00.
Come noto, infatti, con il pacchetto di sanzioni adottate nei confronti della Russia il 6 ottobre scorso, è stato modificato l’art. 3 quindecies per introdurre, tra gli altri, il divieto di trasporto verso paesi terzi (cfr. par. 4 del predetto articolo), anche mediante trasbordo da nave a nave, di prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia elencati nell'allegato XXV, tra i quali figura il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022. Tale divieto è derogabile in base alle condizioni fissate al par. 5 del citato articolo, tra le quali figura la circostanza per cui il prezzo di acquisto al barile di tale merce non deve superare, alla data di conclusione del relativo contratto, il prezzo fissato nell’allegato XXVIII Regolamento n. 833 del 2014, ora identificato in $60 al barile.
Per maggiori informazioni si fa rinvio alla lettura del Regolamento (UE) 2022/2368, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2368&qid=1670253198316&from=IT
unitamente alla versione consolidata alla data del 7 ottobre 2022 del Regolamento (UE) 2014/833, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833- 20221007&qid=1670253291855&from=IT