Assenza per malattia: obbligo di visita medica dopo 60 giorni
La sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Di seguito si riportano brevemente gli obblighi e le procedure di legge previsti dal citato Testo Unico.
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici (visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione, ecc., esami clinici e biologici ed eventuali indagini diagnostiche), finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori. Viene effettuata da un medico in possesso di specifici titoli e requisiti, definito «medico competente», nominato dal datore di lavoro. In alcuni casi particolari può essere effettuata anche dal medico del lavoro dell’Asl e dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Al termine del periodo di assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di fissare tempestivamente un appuntamento con il lavoratore presso il medico competente per effettuare una visita di idoneità, prima della ripresa delle mansioni alle quali quest’ultimo è adibito.
Ove il medico competente non fosse disponibile immediatamente, il lavoratore non può rientrare in servizio per svolgere le proprie mansioni. In tale ipotesi, al fine di contemperare le esigenze di azienda e lavoratore e in attesa della fissazione della visita medica, una valida soluzione potrebbe essere quella di far godere al lavoratore le ferie maturate, i permessi retribuiti o ricorrere ad altri strumenti se previsti nel contesto aziendale (ad esempio, la banca ore).
La visita medica pertanto è uno strumento essenziale per verificare e tutelare lo stato di salute del lavoratore e per consentire un successivo reinserimento graduale e consapevole nell’ambito lavorativo.
Il medico competente, infatti, provvede all’analisi delle condizioni di salute dello lavoratore e successivamente valuta l’idoneità dello stesso alle mansioni da svolgere per contratto. In base alle risultanze delle visite mediche, il medico competente esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica, rilasciando una copia al datore di lavoro e al lavoratore:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea, precisandone la durata;
- inidoneità permanente.
Laddove il lavoratore dovesse risultare “non idoneo” alla mansione, è previsto che possa recuperare le proprie capacità psicofisiche dopo un periodo di adattamento. La non idoneità non implica automaticamente l’allontanamento dall’azienda, bensì è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori sino al termine della ripresa delle piene capacità psicofisiche.
Il lavoratore dichiarato “non idoneo” alla mansione, a seguito del giudizio rilasciato dal medico competente, può presentare un ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale. Tale organo può: i) respingere il ricorso e confermare la non idoneità dichiarata dal medico competente oppure ii) accogliere il ricorso e rivalutare lo stato di idoneità del lavoratore consentendo allo stesso di rientrare in servizio o di essere assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
E il lavoratore non ha nessun obbligo e può, quindi, rimanere assente fintanto che il datore di lavoro non fissi la visita medica?
Con la sentenza n. 29756 del 12/10/2022, la Corte di Cassazione dà una risposta negativa affermando che, una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha comunque il dovere di presentarsi al lavoro: l’obbligo a carico del datore di lavoro di cui all’art. 41, del D.lgs. 81/2008, non lo autorizza a rimanere passivamente assente dal lavoro in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità.
La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, che, dopo la malattia, non si era presentato al lavoro ed era rimasto inerte in attesa di essere sottoposto a visita, con ciò restando, di fatto, assente ingiustificato.