CIG in deroga per le imprese del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre u.s. il D.L. 160/2024 per l’attuazione del PNRR recante disposizioni nelle materie del lavoro, università e ricerca (il “Decreto PNRR”).
Tra le altre norme, il decreto ha previsto la possibilità di accedere - fino al 31 dicembre 2024 - ad una particolare CIG in deroga per le aziende dei settori tessili, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC) che hanno esaurito il plafond di giorni e settimane di ammortizzatore sociale previsto dalla normativa vigente (i.e. FSBA o CIGO).
L’articolo 2 del Decreto PNRR introduce una cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) – alla disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015, articoli 4 e 12 e articolo 27 – in favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, con forza media occupazionale media fino a 15 dipendenti (nel semestre precedente) operanti nei settori tessili, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.
In particolare, è stata prevista – in via del tutto eccezionale - un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo a partire dall’entrata in vigore del citato testo, ovvero a partire dal 29 ottobre e fino al 31 dicembre 2024.
Si tratta di un sostegno per le imprese e per i lavoratori occupatori nei suddetti settori da fruire in aggiunta alla durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, ovvero in aggiunta al periodo massimo di 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
La CIGD è fruibile - una volta esauriti gli ammortizzatori sociali ordinari disponibili (i.e. FSBA o CIGO) - trasmettendo la relativa domanda esclusivamente in via telematica all’INPS.
Alla domanda sarà necessario allegare, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente ex. D.lgs. 148/2015, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati che avranno diritto durante tutto il periodo l’accredito della relativa contribuzione figurativa con l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le somme corrispondenti saranno erogate direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti, ed il relativo importo sarà rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termina di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (dall’art 7, comma 3 del D.lgs. 148/2015).
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, il datore di lavoro potrà richiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori aventi diritto.
Le somme saranno autorizzate e concesse dall’INPS entro i limiti di spesa, su cui l’Istituto effettuerà un consueto e progressivo monitoraggio, di cui fornirà i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del complessivo limite di spesa, pari a 64.6 milioni di euro per l’anno 2024, l’INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso al beneficio.
L’INPS - con apposito messaggio - comunicherà le istruzioni operative contenente modalità di attuazione e relativi conguagli a far data dal 29 ottobre 2024.