Contratti a termine: Il DL Salva Infrazione modifica il regime sanzionatorio

In vigore il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024

 
contratto lavoro

Il 17 settembre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (cosiddetto «Decreto Salva Infrazioni») recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

Nel dar seguito alle indicazioni della procedura di infrazione con cui l’UE ha chiesto all’Italia di allineare la normativa interna alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, il Decreto Salva infrazioni è, fra gli altri, intervenuto sulla disciplina del contratto a termine nel settore privato, e, in particolare sul regime sanzionatorio, modificando l’art. 28 del D.Lgs. 81/2015.

Analizziamo di seguito le novità introdotte dal Decreto Salva Infrazione in materia.

Ipotesi di illegittimità del contratto a tempo determinato

Varie sono le ipotesi in cui un contratto a tempo determinato può essere considerato illegittimo e, in quanto tale, convertito su disposizione del giudice, in contratto a tempo indeterminato; tra esse si annoverano:

  • proroghe o rinnovi superiori alle quattro entro la durata massima complessiva, di norma, di 24 mesi;
  • omessa indicazione della causale nei contratti di durata superiore ai dodici mesi;
  • mancato rispetto degli intervalli di tempo definiti dal legislatore tra la fine di un contratto a termine e l’inizio di un altro (c.d. stop and go);
  • superamento della durata massima stabilita in via generale in ventiquattro mesi;
  • apposizione di un termine alla durata di un contratto in una delle ipotesi vietate ex art. 20 D.L. n.81/205, quale ad esempio la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • mancata specificazione (fino al prossimo 31 dicembre 2024) nel contratto di durata superiore ai 12 mesi della causale individuata dalle parti.
L’art. 28 nella sua formulazione originaria

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2015, nella sua formulazione originaria, prevedeva:

  • al comma 2 che, in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine dovesse essere ragguagliato ad una indennità omnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del lavoratore ed al comportamento e alle condizioni delle parti; e
  • al comma 3 che il limite massimo dell’indennità risarcitoria venisse ridotto alla metà (ossia a 6 mensilità) in presenza di contratti collettivi che disponevano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di apposite graduatorie.
L’art. 28 nella sua “nuova” formulazione

L’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Salva Infrazioni al comma 2 dell’articolo 28 del Dlgs 81/2015 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno".

Inoltre, l’art. 11, comma 1, lettera b), del Decreto Salva Infrazione ha abrogato il comma 3 dello stesso articolo 28, eliminando così il principio di mitigazione ivi previsto.

La nuova normativa in commento ha, dunque, eliminato il limite massimo delle 12 mensilità, rendendo potenzialmente illimitati i risarcimenti danni. In sostanza il lavoratore, dimostrando il “maggior danno”, potrebbe ottenere dal giudice un ristoro più sostanzioso rispetto al predetto limite massimo previgente.


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