DDL Lavoro: le principali misure previste dal disegno di legge

Il 9 ottobre 2024 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni in tema di lavoro”. Il Decreto è ora passato all’esame del Senato per il via libera definitivo.
Di seguito si riportano le principali misure previste dal disegno di legge, in attesa della pubblicazione definitiva del testo in Gazzetta Ufficiale.
I lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o i lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato (attualmente pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti).
Viene eliminata la previsione per cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (attualmente pari a 24 mesi).
Tramite una interpretazione autentica, rientrano nelle attività stagionali quelle organizzate per far fronte (a) alle intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché (b) a esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal CCNL.
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Infine, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL di settore o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina dettata per le dimissioni telematiche. La previsione de quo non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.
La visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro.
Viene soppressa l'ipotesi che la visita preassuntiva possa essere svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell'ASL anziché dal medico competente.
Il medico competente, nella prescrizione degli esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva.
L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni solo qualora la stessa sia ritenuta necessaria dal medico competente. Il medico competente, se non ritiene necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.