Decreto Energia: le principali novità
Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2022 n. 50, sono state emanate disposizioni relative:
- al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale;
- alla rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni.
Il D.L. 17/2022 è entrato in vigore il 2 marzo 2022, tuttavia, per numerose disposizioni, sono previste specifiche decorrenze. Inoltre, la norma è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL. 17/2022.
L’art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
L’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR contempla fattispecie reddituali conseguibili esclusivamente al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali.
Pertanto, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono avvalersi dell’agevolazione soltanto con riferimento alle partecipazioni e ai terreni posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.
Inoltre, ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:
- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Entro il 15.6.2022 occorrerà:
- effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
I suddetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le modalità operative verranno definite con apposito decreto da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame.