Credito d’imposta energia e gas: remissione in bonis entro il 30 settembre

I chiarimenti della risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023

 
energia tasse

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dovessero inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

I contenuti della comunicazione e le modalità di invio della stessa sono state disciplinate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2023 n. 44905.

La risoluzione affronta il caso in cui la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per dimenticanza, ma ricorrono tutti i presupposti che danno diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. L’interpellante chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 del DL 16/2012.

L’Agenzia delle Entrate conferma che l’adempimento comunicativo non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati e la sua omissione, pertanto, non può inficiare l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, l’adempimento è di natura “formale” e ciò rende applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Considerando che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

L’Agenzia ricorda che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento. Al riguardo lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.

La risoluzione precisa che l’invio della comunicazione omessa potrà avvenire dopo la riapertura del canale telematico, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

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