Divieto di licenziamento: il Decreto Sostegni lo proroga al 30 giugno
Divieto di licenziamento: il Decreto Sostegni sposta il termine al prossimo 30 giugno. I comma 9 e 10 dell'art. 8 del Dl 41/2021, il cosiddetto Decreto Sostegni in vigore dal 23 marzo, stabiliscono infatti la sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all'articolo 3 della Legge n. 604/1966, cioè dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.
Quindi, il divieto di licenziamento è prorogato:
- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per quei datori di lavoro che sospendono, o riducono, l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che facciano domanda, e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 8 del Decreto: Cigd, Cisoa, Fis e Fsba (fondi ex art. 27 D. Lgs. 148/2015).
Considerando il fatto che il blocco dei licenziamenti è collegato all’ammortizzatore sociale, si può desumere che:
- dal 1° luglio, le aziende che hanno Cigo perché non hanno più cassa Covid-19, e le aziende che non hanno fatto richiesta degli ammortizzatori sociali di cui ai commi 2, 7 e 8 potranno procedere (o riattivare) con le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
- dal 1° novembre 2021, a prescindere dagli ammortizzatori sociali richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
Il divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa per messa in liquidazione della società senza prosecuzione dell’attività, anche parziale, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (con accesso alla NASpI);
- fallimento con cessazione o, nel caso in cui, non sia previsto l'esercizio provvisorio.
In attesa di un’interpretazione autentica, è opportuno sottolineare il protrarsi del blocco dei licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” fino al 30 giugno 2021 e la prosecuzione del blocco per coloro che già con aprile entreranno nell’uso dell’ammortizzatore per le ulteriori 28 settimane (120 giornate per Cisoa) anche se ne consumeranno solo parte.