Export in UK: a regime dal 1° gennaio 2022 le prove di origine preferenziale
Importanti novità per chi esporta verso il Regno Unito: dal 1° gennaio 2022 sono entrate a regime le prove di origine preferenziale ed è obbligatoria la dichiarazione del fornitore per fruire dell’azzeramento dei dazi doganali al confine UK, come previsto dal Trade and Cooperation Agreement (TCA).
La Commissione europea, con il Regolamento 2254/2020 del 29 dicembre 2020, ha consentito che, per tutto il 2021, le imprese dell’Unione potessero autocertificare l’origine preferenziale dei prodotti esportati verso il Regno Unito, anche in mancanza della dichiarazione di origine del proprio fornitore. Una semplificazione importante, che ha consentito un graduale adeguamento alla Brexit, in particolare per le numerose imprese che non avevano mai effettuato vendite verso Paesi extraeuropei e non avevano quindi già adottato i metodi di tracciamento dell’origine e di gestione dei relativi adempimenti.
Per tutto il 2021 è stata consentita l’emissione della certificazione di origine preferenziale anche alle imprese che non erano in possesso di tutte le dichiarazioni dei fornitori, necessarie per determinare il carattere originario delle merci esportate, a condizione che tale dichiarazione venisse recuperata entro il 1° gennaio 2022. Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con l’avviso dello scorso 12 dicembre, se l’esportatore non avrà in suo possesso le dichiarazioni del fornitore in questione entro il 1° gennaio 2022 e non fosse in grado di dimostrare il carattere originario del prodotto con altri mezzi, l’attestazione di origine non sarà considerata valida, con importanti conseguenze giuridiche ed economiche.
È estremamente importante attivarsi per rispettare tali adempimenti, consapevoli che, in mancanza, occorrerà darne segnalazione al cliente UK, entro il 31 gennaio, con la necessità di versare le tariffe doganali ordinarie anche per le operazioni già svolte nel 2021, considerato il venir meno delle condizioni per il trattamento preferenziale, provvisoriamente riconosciuto al momento dell’importazione nel Regno Unito.
Con il 2022 vengono meno molti regimi transitori della prima fase della Brexit, con molte novità per le imprese che esportano verso il Regno Unito e per la filiera logistica italiana ed europea.
Per le aziende italiane è fondamentale l’analisi della propria supply chain, ossia il tracciamento dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al prodotto finale ed è indispensabile essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per attestare l’origine preferenziale delle merci.
Com’è noto, per beneficiare dell’azzeramento dei dazi alla Dogana UK, è necessario che i prodotti esportati soddisfino le regole di origine preferenziale stabilite dall’Accordo di libero scambio.
Questo prevede che i beni siano accompagnati da una prova dell’origine preferenziale, rappresentata, nella quasi totalità dei casi, dall’autocertificazione da parte dell’esportatore registrato nel sistema Rex e, solo in situazioni residuali, dalla conoscenza, da parte dell’importatore britannico, dell’origine preferenziale dei prodotti.
Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell’origine preferenziale rilasciata dall’esportatore, è la dichiarazione del fornitore, contenente una chiara indicazione dell’origine (UE o non UE) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK (allegato ORIG-3 dell’Accordo). Tale dichiarazione attesta, a beneficio dell’esportatore, l’origine delle merci, consentendogli di provvedere direttamente alla compilazione della dichiarazione dell’origine preferenziale.
Con il nuovo anno le imprese che esportano verso il Regno Unito dovranno essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per dichiarare l’origine preferenziale già al momento della presentazione della merce in Dogana. Occorre tenere presente che l’esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute (art. ORIG.19) e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.