La rottamazione del magazzino: le novità 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la cosiddetta “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1 gennaio 2023 da effettuare tramite:
- l’eliminazione di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione di quantità precedentemente omesse.
La regolarizzazione va rilevata nel Bilancio 2023 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% e, in caso di eliminazione delle esistenze, dell’IVA determinata applicando l’aliquota media.
Sono interessati alla regolarizzazione gli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La regolarizzazione è consentita a tutte le imprese, incluse quelle con ricavi superiori a € 5.164.569.
Dovrà essere chiarito se la regolarizzazione possa interessare, e in che modo, anche le imprese in contabilità semplificata e quelle in regime forfetario, considerata la non rilevanza delle variazioni del magazzino sulla determinazione del reddito.
Per le imprese in contabilità semplificata la regolarizzazione del magazzino può avere riflessi sul risultato degli ISA e sulla proposta di concordato preventivo biennale.
Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1 gennaio 2023).
La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite:
- 1. eliminazione delle esistenze iniziali. In merito nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che l’eliminazione può essere totale o parziale;
- 2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
Il caso di eliminazione di valori comporta il pagamento dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile al 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le varie attività, con decreto dirigenziale, e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente e il valore eliminato. L’eliminazione totale o parziale delle rimanenze provoca una diminuzione del netto patrimoniale, ma non è un onere fiscalmente deducibile. La rappresentazione contabile dell’eliminazione è libera, da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante; ma la circolare 115/2000 precisa che l’importo derivante dall’eliminazione, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. La stessa circolare aveva inoltre chiarito che l’Iva dovuta per effetto dell’adeguamento è indeducibile.
Nel caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare al valore iscritto. L’iscrizione è consentita solo in riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è invece consentita la correzione in aumento di valori precedentemente sottostimati.