Made in Italy: le novità introdotte dalla legge n. 206 del 27 dicembre 2023
In data 11 gennaio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Nelle intenzioni del legislatore italiano, tale atto è volto a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.
Tra le principali novità in materia di origine non preferenziale delle merci e di attribuzione del Made in Italy si segnala quanto disposto dall’articolo 41 della Legge n. 206/2023, ai sensi del quale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà adottato mediante decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti, un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che potrà essere apposto su base volontaria sulle merci prodotte dalle imprese sul territorio nazionale.
Inoltre, attraverso tale decreto verranno disciplinate:
- le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
- le forme grafiche per i segni descrittivi;
- le modalità e i criteri secondo cui le imprese potranno richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre il contrassegno sulle proprie merci e gli eventuali segni descrittivi;
- i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione;
- le regole che le imprese devono rispettare nell’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi;
- la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 47 della legge.
Fonte e riferimento giuridico Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-27&atto.codiceRedazionale=23G00221&elenco30giorni=true