Omissioni ed evasioni contributive: nuove regole dal 1° settembre 2024

La nuova normativa promuove la regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive

 
INPS

Con l’attuazione del cosiddetto Decreto PNRR (Decreto Legge n. 19/2024), convertito con modificazioni in Legge n. 56/2024, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 della Legge n. 388/2000 in materia di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

Le modifiche apportate al regime sanzionatorio decorrono dal 1° settembre 2024.

Le novità

L’intervento è finalizzato ad introdurre misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, con riferimento specifico ai casi di:

  • omissione contributiva (art. 116, c. 8, lett. a) della L. 388/2000),
  • evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b) della L. 388/2000),
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, c. 10 della L. 388/2000).

La nuova normativa promuove la regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive dei datori di lavoro. In questi casi, le sanzioni applicate sono sensibilmente ridotte rispetto al regime ordinario.

In particolare, le novità riguardano:

  • il versamento spontaneo entro 120 giorni: se il contribuente spontaneamente provvede al versamento dei contributi entro 120 giorni dalla scadenza, senza che vi siano state contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è ridotta. In questo caso, infatti, non si applicherà la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento (TUR), ma esclusivamente quest’ultimo;
     
  • l’evasione contributiva: in questo caso, la sanzione civile sarà del 30% annuo, un tasso molto più alto rispetto alle sanzioni ordinarie. Tuttavia, se il contribuente denuncia spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento, la sanzione sarà ridotta al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali. Inoltre, se il versamento dovesse avvenire in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione subirebbe un’ulteriore riduzione di 2 punti percentuali;
     
  • la rilevazione d’Ufficio da Parte degli Enti Impositori: in quest’ultimo caso è prevista una sanzione ridotta del 50% a patto che il versamento dei contributi venga effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni, oppure rispettando un piano di rateizzazione concesso dagli stessi enti preposti.
Interscambio informativo tra INPS e contribuenti

A decorrere dal 1° settembre 2024 si sperimenterà anche una nuova modalità di interscambio informativo tra l’INPS e i contribuenti con la finalità di facilitare gli adempimenti e di spronare le regolarizzazioni spontanee da parte del contribuente stesso.

Si prevede, infatti, che l’istituto metta a disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati, le informazioni in suo possesso, nonché altri dati utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Pertanto, il contribuente si troverà nella posizione di poter instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiare ovvero non noti, richiedendo a tal fine all’INPS la variazione degli stessi.

L’operatività di questo strumento è affidata a una delibera dell’Istituto, soggetta all’approvazione del Ministero del Lavoro.

Accertamento parallelo

A decorrere dal 1° settembre 2024 è stato introdotto altresì una forma di accertamento parallelo all’attività ispettiva che si può svolgere dall’esterno dell’azienda. L’accertamento in oggetto può riguardare anche la responsabilità solidale contributiva derivante dall’impiego di lavoratori che sono alle dipendenze di terzi in relazione a contratti di appalto (a prescindere dalla loro legittimità) e di altre situazioni analoghe di esternalizzazione.


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