Permessi retribuiti per lavoratori con patologie gravi: cosa prevede la legge e cosa chiarisce l’INPS

La Legge 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ha introdotto un insieme di misure mirate a rafforzare le tutele dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, malattie invalidanti o croniche, anche rare. Si tratta di un intervento pensato per sostenere in modo più concreto chi affronta percorsi di cura impegnativi, fornendo strumenti aggiuntivi per conciliare salute e lavoro.
Il provvedimento ha previsto, tra le varie novità, anche un congedo straordinario fino a 24 mesi, non retribuito, richiedibile solo dopo avere esaurito tutti gli altri istituti di assenza previsti dal contratto collettivo o dalla normativa. Una misura “di ultima istanza”, che garantisce comunque la conservazione del posto di lavoro anche quando i tempi di cura si prolungano notevolmente.
Accanto a ciò, la legge ha introdotto un’ulteriore tutela molto attesa: 10 ore annue di permessi retribuiti, fruibili dal 1° gennaio 2026, destinati a permettere ai lavoratori di effettuare visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici direttamente collegati alla loro condizione clinica. Queste ore rappresentano un supporto concreto nella gestione quotidiana degli impegni sanitari, senza impattare su ferie o altri istituti contrattuali.
La legge riconosce inoltre una corsia preferenziale per lo smart working al rientro da periodi di assenza prolungati, favorendo un reinserimento più graduale e compatibile con lo stato di salute del lavoratore.
Per rendere pienamente operativa la disciplina dei nuovi permessi, è intervenuta l’INPS con la Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, che ha fornito il quadro tecnico-amministrativo necessario per una gestione uniforme dell’istituto.
La Circolare Inps chiarisce che i permessi spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – con esclusione degli iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori autonomi dello Spettacolo – affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche che comportino una invalidità pari o superiore al 74%, comprovata da certificazione di struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Il diritto è esteso anche ai genitori di figli minorenni che presentano le stesse condizioni di salute, ampliando così la portata dell’istituto anche al nucleo familiare.
Le 10 ore sono dedicate esclusivamente alle prestazioni sanitarie legate alla patologia certificata:
- visite specialistiche,
- esami diagnostici,
- trattamenti terapeutici.
Le ore possono essere utilizzate a ore intere oppure a giornata, a seconda del tempo necessario per la prestazione sanitaria.
Non è richiesta alcuna anzianità contributiva, e i permessi non incidono su ferie, ROL, altri permessi contrattuali o mensilità aggiuntive. Rimangono inoltre compatibili con malattia, congedi e permessi L. 104/1992, purché non vi sia sovrapposizione temporale.
A partire dal 1° gennaio 2026, i permessi sono retribuiti con un’indennità pari al 66,66% della retribuzione oraria imponibile, calcolata secondo i criteri previsti per le indennità di malattia.
Il pagamento, come di consueto, viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato tramite conguaglio Uniemens, garantendo così una gestione semplice e uniforme per tutti i datori di lavoro.
Le novità introdotte dalla Legge 106/2025 e dalla Circolare INPS 152/2025 rappresentano un passaggio importante per garantire un sostegno concreto ai lavoratori con patologie gravi. Le 10 ore di permessi retribuiti, insieme alle altre misure introdotte, rafforzano il sistema di tutele già esistente e offrono strumenti più adeguati per gestire percorsi di cura spesso complessi e articolati.