TFR in busta paga: la Cassazione boccia l’anticipo mensile senza causale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13525 del 2025, ha ribadito che l’anticipo del TFR non può trasformarsi in un'erogazione mensile sistematica priva di causale. Un uso continuativo snatura la funzione dell’istituto e viola i principi fissati dall’art. 2120 del Codice Civile.
Una società cooperativa, a seguito di un verbale ispettivo, era stata destinataria di una contestazione da parte dell’INPS per il mancato corretto accantonamento del TFR. In primo grado la contestazione era stata accolta, ma la Corte d’Appello aveva successivamente riformato la sentenza, ritenendo legittimo l’accordo individuale con cui l’azienda prevedeva l’erogazione mensile del TFR in busta paga.
A sostegno della decisione, i giudici di secondo grado avevano richiamato la libertà contrattuale tra le parti e una precedente pronuncia (Cass. n. 4133/2007), ritenendo ammissibile una forma più favorevole di anticipazione.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza, richiamando i presupposti fissati dall’art. 2120 c.c. per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto:
- Causale tipica: spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa;
- Una tantum: l’anticipazione può essere concessa una sola volta;
- Limite massimo: fino al 70% del TFR maturato;
- Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- Limiti aziendali: massimo 10% degli aventi diritto all’anno, entro il 4% della forza lavoro complessiva.
Eventuali condizioni più favorevoli, precisano i giudici, possono essere previste solo per ampliare i presupposti (es. importo superiore o causali aggiuntive), ma non per alterare la natura dell’istituto. In nessun caso, quindi, l’erogazione mensile e sistematica del TFR può essere considerata lecita se non è ancorata a una causale specifica ed eccezionale.
La Cassazione chiarisce che un simile patto individuale è illegittimo e comporta la decadenza della funzione previdenziale del TFR, trasformandolo in una voce retributiva ordinaria. L’erogazione sistematica senza causale svuota infatti il meccanismo legale di accantonamento e si pone in netto contrasto con la disciplina vigente.
La sentenza sottolinea l’importanza di gestire correttamente le anticipazioni di TFR, evitando accordi che possano generare contenziosi o rilievi da parte degli enti ispettivi e previdenziali.
Termini da conoscere
- TFR: trattamento di fine rapporto corrisposto al termine del rapporto di lavoro. Vai alla voce
- Cassazione: Corte Suprema che decide sulle questioni di legittimità giuridica. Vai alla voce
- Causale: motivazione associata a un pagamento, necessaria per la validità dell’anticipo. Vai alla voce