Cassazione: licenziamento collettivo e valutazione del personale coinvolto

Nell’ambito dei licenziamenti collettivi non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei a svolgere diverse mansioni, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9128 del 31 marzo 2023.
La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento intimatole nell’ambito di una procedura collettiva lamentando che la comparazione per individuare il personale da avviare a mobilità era stata limitata a lei stessa ed ai soli colleghi del reparto soppresso, omettendo di considerare le esperienze professionali maturate presso altri reparti aziendali.
La Cassazione ribadisce il principio generale secondo il quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore.
Per la Corte di Cassazione, tuttavia, al predetto generale principio, fa eccezione l’ipotesi in cui vi sia l'idoneità dei dipendenti del reparto soppresso, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti.
Secondo i Giudici di legittimità, in tali casi, spetta ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni, mentre è onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata ed anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.