Etichettatura ambientale degli imballaggi: al via l'obbligo dal 1° gennaio 2023

Al termine del loro utilizzo gli imballaggi dei prodotti alimentari o non, devono essere correttamente gestiti: le indicazioni per la corretta gestione del rifiuto sono indicate nelle informazioni riportate sull'etichetta.
La Comunità europea da lungo tempo impone agli Stati membri obiettivi di recupero per gli imballaggi, cercando di conciliare le necessità economiche e di mercato con le problematiche ambientali. A questo scopo esorta gli Stati membri (Direttiva 2004/12/CE recepita in Italia dal D.Lgs 152/2006) ad adottare “opportune misure affinché gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano informazioni necessarie circa i sistemi di restituzione, raccolta e di recupero, il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il significato dei marchi apposti sugli imballaggi con lo scopo di informare i consumatori finali.
Lo strumento più immediato per raggiungere il consumatore finale è l’etichettatura ambientale.
Con l’entrata in vigore il 26/09/2020 del D.lgs 116/2020 per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale è diventato obbligatorio fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.l 228/2021 (“Milleproroghe”), il cui articolo 11 ha modificato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Inoltre, i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Ai sensi del D.lgs 116/2020 tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.
Per poter identificare e classificare l’imballaggio i produttori devono riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI, in particolare UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469.
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:
- Tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.)
- Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002)
- Famiglia del materiale
- acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.
- indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata), accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.
In questo caso devono essere seguiti i riferimenti stabiliti da apposite norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l’Italia, DIN per la Germania, AFNOR per la Francia, ecc.).
Elenchi di norme europee armonizzate sono consultabili sul sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index_en.htm
I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana delle norme tecniche europee possono essere reperiti sul sito dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione): http://www.uni.com
Le figure di seguito elencate riportano alcuni di più frequenti simboli e pittogrammi relativi agli imballaggi, con relativa descrizione.
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Non disperdere il contenitore nell’ambiente - Simboli stabiliti dal DM 28/06/89 (abrogato), ma ancora in vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare. |
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Materiale per contatto con prodotti alimentari - Può essere riportato in alternativa alla dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o a una indicazione specifica del suo impiego (es. bottiglia per vino). Il Regolamento CE 1935/2004 ne prevede l’obbligatorietà, tuttavia, per gli oggetti che per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, l’indicazione è facoltativa. |
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Specificano il tipo di materiale utilizzato per imballaggi, secondo la codifica stabilita dal DM 28/06/89 (abrogato), ma ancora in vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare. L’esempio si riferisce all’Alluminio. Altre abbreviazioni utilizzabili sono: - ACC per la banda stagnata - PET per il poletilentereftalato - PP per il polipropilene - PE per il polietilene - PS per il polistirene - PVC per il polivinilcloruro - PI per i poliaccoppiati - PT per il poliestruso - CA per la carta. |
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Appiattire dopo l’uso, per ridurre il volume dell’imballaggio ed occupare meno spazio nel cassonetto. |
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Simboli per la raccolta differenziata - Si usano per esortare il consumatore a separare i rifiuti per tipologia di materiale, smaltendoli nell’ apposito cassonetto. |
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Marchio internazionale per i materiali riciclabili (Ciclo di Mobius) Ha un duplice significato: è utilizzato per indicare che l'imballaggio o il prodotto è riciclabile, ma anche che l'imballaggio o il prodotto è fatto di materiale riciclato (in questo caso deve essere indicato il valore percentuale). |
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Simboli utilizzati per identificare i materiali plastici, secondo la norma Norma CEN/CR 14311:2002 “Packaging - Marking and material identification system”, in accordo alla codificati dalla Decisione 97/129/CE. I simboli non danno informazioni specifiche sulla riciclabilità o ricuperabilità, ma forniscono solo la natura del materiale da imballaggio. |
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CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – Il marchio indica le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi facenti parte del Consorzio istituito con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio - http://www.conai.org |
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COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – Il marchio indica i produttori e gli importatori di imballaggi a base cellulosica facenti parte del relativo consorzio di filiera del CONAI. http://www.comieco.org/ |
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COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei rifiuti da imballaggio in plastica – E’ il Consorzio di filiera del CONAI nato per organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento degli imballaggi in plastica post-consumo. http://www.corepla.it |
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CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio – Il Consorzio di filiera del CONAI nato per garantire il recupero degli imballaggi in Alluminio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata. http://www.cial.it |
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Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi in Acciaio - Il Consorzio di filiera del CONAI cui aderiscono i produttori della materia prima e dei contenitori in acciaio. http://www.consorzio-acciaio.org |
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Co.Re.Ve. - Consorzio nazionale di filiera del CONAI per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. http://www.coreve.it |
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Rilegno - Consorzio Nazionale di filiera del CONAI per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno. http://www.rilegno.it/ |
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DER GRUNE PUNKT (Il punto verde). È un logo utilizzato in Germania che non specifica nulla in merito alla riciclabilità del materiale con cui è realizzato il prodotto o le modalità di recupero: attesta semplicemente che il prodotto è soggetto a recupero da parte dell’organizzazione che gestisce il recupero e il riciclo dei rifiuti da imballaggio in Germania (l’omologo al CONAI in Italia). |
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Plastica Seconda Vita. Creato da IPPR (Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo) per certificare i manufatti o loro componenti dei quali il produttore garantisce l'identificazione, la rintracciabilità e il contenuto percentuale di materie plastiche riciclate provenienti da post-consumo. L'Istituto promuove i prodotti a Marchio presso gli Enti Pubblici. Il programma di certificazione è gestito dall'Istituto Italiano Plastici (I.I.P.) sotto l'egida di IPPR. www.ippr.it |
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CompostABILE CIC – Marchio creato dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), applicando sui prodotti industriali i criteri previsti dalla norma UNI EN 13432:2002, secondo cui un prodotto è compostabile, ossia è trasformato dai microrganismi in acqua, anidride carbonica e fertile compost, se è biodegradabile e disintegrabile in tempi brevi e non rilascia sostanze pericolose alteri la qualità del compost prodotto. I manufatti ottengono il marchio dopo un esame accurato, che ne accerti anche la disintegrazione su scala reale. |
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OK Compost Assegnato ai prodotti che rispettano la norma europea EN13432:2002 che definisce le caratteristiche che un materiale o un prodotto devono possedere per essere considerati a tutti gli effetti compostabili e biodegradabili. |