Start up: richiesta contributi a fondo perduto entro il 9 dicembre

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la richiesta del contributo a fondo perduto per le “start up”, a beneficio dei contribuenti, colpiti dall’emergenza Covid-19, che hanno attivato la partita IVA nel 2018, ma hanno avviato l’attività solo successivamente.
Come previsto dall’articolo 1-ter del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/21), introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno aperto la partita IVA nel 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal Registro Imprese.
Per accedere al beneficio:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019 (non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni);
- la partita IVA deve essere attiva al 23 marzo 2021;
- è necessario che venga presentata apposita istanza telematica entro il 9 dicembre 2021, attestando il rispetto dei limiti previsti per la fruizione degli aiuti di Stato e comunicando la modalità prescelta per l’erogazione del contributo (credito d’imposta da utilizzare in compensazione o accredito su conto corrente).
Il contributo è riconosciuto per un massimo di 1.000 euro: successivamente al termine di presentazione delle istanze, con un apposito Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo effettivamente spettante, sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione.