Tassa rifiuti e rifiuti urbani: cosa è cambiato dal 1/1/2021

Come è cambiata la normativa e cosa fare per verificare la corretta applicazione della TARI

 
Tassa rifiuti e rifiuti urbani

Con il D.Lgs 116/20, a recepimento della Direttiva UE 2018/851 in materia di rifiuti ed economia circolare, è stata modificata, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la disciplina del Testo Unico Ambiente – Part. IV (D.Lgs n. 152/2006).

La Direttiva Europea (art. 3) recepita precisa che “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento e dei veicoli fuori uso, sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.
Il legislatore europeo, nel dare la definizione di “rifiuti urbani”, intende definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, impostando una norma neutra rispetto allo stato giuridico del gestore dei rifiuti (sia esso pubblico o privato). Con il recepimento, anche nel nostro Paese, sono quindi state modificate le definizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, definendo aspetti essenziali della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive, nonché limitando il potere discrezionale dei Comuni in materia di tassazione dei rifiuti. 
Vediamo le novità previste dalle nuove norme.

Si considerano rifiuti urbani:
 
  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Inoltre quelli elencati nel nuovo allegato L-quater:

FRAZIONE
DESCRIZIONE
EER
Rifiuti organici
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti dei mercati

200302

Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

Plastica

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

Legno

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

Metallo

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

Imballaggi compositi

Imballaggi materiali compositi

150105

Multimateriale

Imballaggi in materiali misti

150106

Vetro

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

Tessile

Imballaggi in materia tessile

150109

Abbigliamento

200110

Prodotti tessili

200111

Toner

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

080318

Ingombranti

Rifiuti ingombranti

200307

Vernici,
Inchiostri,
Adesivi e resine

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

200128

Detergenti

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*

200130

Altri rifiuti

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

Rifiuti urbani
Indifferenziati

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile

 

Allegato L-Quinquies
Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  22. Mense, birrerie, hamburgerie
  23. Bar, caffè, pasticceria
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
  27. Ipermercati di generi misti
  28. Banchi di mercato generi alimentari
  29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

La nuova norma, quindi, ha espressamente stabilito che solo le attività indicate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del Codice possono produrre rifiuti urbani e, nell’escludere le attività industriali, indica anche (nella clausola di chiusura dell’allegato L-quinquies) che le “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”.

Il nuovo testo legislativo ha abrogato la lettera b) dell’art. 184 che includeva nei rifiuti urbani:  «I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto».

Sono inoltre soppresse la lett. e) dell’art, 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l’assimilazione.

Soppressa anche la lett. b) dell’art. 198, comma 2, che prevedeva l’individuazione nei regolamenti comunali dei limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati smaltibili annualmente da parte del servizio comunale

In passato abbiamo spesso dovuto fare i conti con la mancanza di una disciplina statale che dettasse in modo omogeneo e univoco i limiti al potere/dovere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, rincorrendo le diverse sentenze di Corte di Cassazione (ad es. la Sentenza n. 9631/2012) quando puntualizzavano l’illegittimità delle delibere comunali di assimilazione senza i prescritti limiti.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato per la raccolta dei rifiuti urbani ha durata di almeno 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Già la L.147/2013 riconosceva una riduzione della quota variabile della tariffa TARI alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostrasse di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Ora, per effetto della nuova definizione di rifiuti urbani e la conseguente eliminazione della nozione di rifiuti assimilati agli urbani la riduzione della quota variabile prevista per le utenze non domestiche deve intendersi riferita a qualunque processo di recupero (compresa anche l’attività di riciclo) al quale sono avviati i rifiuti urbani prodotti nelle attività economiche.

Fin qui quanto in merito all'esclusione delle superfici delle attività produttive che producono rifiuti speciali.

Sono tuttavia ancora molte le incertezze applicative della nuova disciplina.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito alcune risposte ai principali interrogativi.

Già il 12 aprile, il MiTE, in accordo con il MEF, ha pubblicato un'importante Circolare contenente diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI riferiti alle novità normative in materia di rifiuti e imballaggi. E poi ancora il 3 maggio, il Ministro ha ribadito in una ulteriore nota il proprio pensiero.

Ma la questione dell’esclusione dei magazzini è una questione che risale indietro nel tempo, quando il MEF, con propria risoluzione del 25 maggio 2010,  indicava che “[..] devono essere escluse dalla TARSU nel loro complesso le superfici di lavorazione industriali produttive di rifiuti speciali non assimilabili e non soltanto le superfici su cui insistono le macchine e le attrezzature utilizzate per la produzione industriale (cd. tesi superficie ombra)”.

E ancora, con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 aveva preso posizione indicando che “La norma permette di considerare non tassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazione industriali o artigianali che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili [..] Conseguentemente non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari”.

Nella medesima risoluzione si precisava che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l’esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

La nota proseguiva in realtà stabilendo anche che i Comuni “possono individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

Sappiamo che in questi anni, contrariamente a tale disposizione, ogni singolo Comune dettava i propri criteri per ritenere i magazzini “funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive” nel tentativo di accaparrare mq da tassare in virtù di conteggi e algoritmi di potenzialità di produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Forse è per questo che le imprese oggi salutano con gran favore la fine dell’epoca dell’assimilazione.

Come ha ben espresso dal legislatore comunitario invece, la ratio che deve guidare nell’individuazione delle aree da tassare o meno, non è l’azione che genera il rifiuto (es. magazzino di stoccaggio di materia prima o di semilavorato o di prodotto finito), né il soggetto che lo ha generato (attività di produzione industria/artigianato o logistica o bar) bensì l’oggetto stesso (il rifiuto) che se speciale annulla tutti i precedenti possibili ragionamenti.

Quanto al "collegamento funzionale ed esclusivo alle attività produttive" ci ha pensato la Corte di Cassazione (n. 12979/2019) che ha confermato la validità della risoluzione del MEF del 2014, precisando che il requisito della pertinenzialità (cioè l’ubicazione del magazzino nella medesima area dello stabilimento industriale/artigianale) fosse un elemento fondamentale per attestare l’accessorietà funzionale ai locali produttivi.

Come per i magazzini, parimenti devono essere escluse dall'ambito applicativo della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali (non più assimilabili) ove siano asservite al ciclo produttivo. Se così non fosse si determinerebbe una ingiustificata duplicazione di costi, in quanto i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.

Laddove non sia possibile escludere tutta la superficie produttiva resta quanto già previsto in tema di Riduzioni parziali (art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013) "Il comune disciplina con proprio regolamento le riduzioni (a consuntivo) della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo recupero tramite soggetti autorizzati".

Con la nuova disciplina quindi
« [..] le superfici dove avviene la lavorazione industriale (o artigianale per similitudine) ed i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti sono esclusi dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile».
  • Esercizio dell’opzione
    Le riduzioni della TARI per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani a soggetti privati previste dal nuovo art. 238, comma 10 del TUA, sono subordinate alla comunicazione al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
    Solo per l'anno 2021 la scelta è stata anticipata al 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022 (DL Sostegni).
     
  • Aggiornare la dichiarazione di occupazione delle aree
    Se l’azienda ha iniziato l’attività da parecchi anni è certamente utile rivedere e aggiornare le superfici per le quali si paga la TARI con la presentazione di una denuncia di variazione di occupazione delle aree. Spesso infatti le aziende pensano che non essendo cambiato nulla, non vi siano aggiornamenti necessari. Invece a cambiare è stata la normativa e per questo è necessario fare periodicamente una verifica.
    Ugualmente utile, anche se la dichiarazione è più recente, è verificare quali rifiuti (e codici EER) sono stati dichiarati, se le esclusioni, riduzioni, ecc. sono state applicate e con quali decorrenze e, nel caso di aggiornamento di variazione della superficie imponibile, documentarla allegando una planimetria degli edifici aziendali con la distinzione tra aree di lavorazione e magazzini (non tassabili) e superfici residuali suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici e negozi di vendita, locali ristoro, ecc. ).
    Una questione di particolare importanza, infatti, è se sia necessario che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione, per beneficiare dell'esclusione. Purtroppo gli orientamenti della giurisprudenza non sono unanimi: tra tutti uno in particolare, avallato da alcune sentenze della Cassazione, secondo cui la produzione dei rifiuti speciali non è propriamente una causa di "esclusione", bensì di mera "esenzione” e deve quindi necessariamente essere oggetto di denuncia da parte del contribuente, che, altrimenti, non potrà beneficiarne (Cass. 1 giugno 2009, n. 12773; Cass. 8 febbraio 2005, n. 2495).
     
  • Richiedere rimborsi o verifiche
    Nel caso ci si accorga che non tutto è stato conteggiato correttamente, vi è la possibilità di richiedere il rimborso nell’ipotesi di indebito pagamento della stessa.
    Qualora il Comune contesti con un avviso di accertamento la tassabilità di maggiori superfici (includendo anche quelle produttive di rifiuti speciali non assimilati), il contribuente ha la facoltà presentare una istanza di autotutela al Comune e/o alla società incaricata della gestione del tributo, oppure di presentare ricorso in Commissione tributaria entro 60 gg dalla ricezione dell'avviso di accertamento, perseguibili entrambi, in parallelo. La presentazione della istanza di autotutela non interrompe né sospende il termine per proporre ricorso.
    In entrambi i casi, sono valide prove i MUD, i registri di carico e scarico o i formulari (FIR), che sono gli strumenti per attestare l'ottemperanza agli obblighi di smaltimento previsti a carico del produttore dei rifiuti speciali.
    È anche possibile richiedere al Comune e/o alla società di gestione, un sopralluogo nell'ambito dell'autotutela o chiedere alla Commissione tributaria la verifica dell'effettivo stato dei luoghi e/o una consulenza tecnica da parte di un esperto nominato dal giudice.
     
  • Acquisto/vendita immobile produttivo
    Accade spesso che le fatture TARI siano errate con la conseguenza di esborsi maggiorati per l’azienda (anche fino all’80%). Ottenere la riduzione degli importi è quindi una garanzia per tutti gli anni futuri e in molti casi il rimborso delle maggiori somme versate fino a 5 anni arretrati.
    Questa è una delle attività svolte durante la Due Diligence Ambientali (DDA) prima di acquistare/vendere un immobile da destinare alla produzione.
    Nell’ambito della compravendite di immobili industriali (M&A), cessione o trasferimenti di sede aziendale, variazioni di ragione sociale e tutte quanto connesso alla notifica e al rilascio/rinnovo/variazione delle autorizzazioni preventive ambientali applicabili alla organizzazione aziendale rientra anche la verifica delle superfici tassabili ai fini TARI.
    Con la DDA si consente dunque di tutelare le parti interessate evidenziando le eventuali responsabilità legali o gli obblighi per la parte acquirente ma anche i miglioramenti e dunque i riconoscimenti economici che può vantare la parte venditrice.

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