Rentri 2024: al via le prime iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'avvio dell’operatività è previsto al 13 febbraio 2025

 
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Dal 15 dicembre 2024 le aziende interessate sono tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RentriI). Il nuovo sistema, sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, centralizza e digitalizza la gestione dei documenti relativi ai rifiuti.

Il Rentri rappresenta introduce la digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), puntando trasparenza, e a semplificare monitoraggio e controlli. Il sistema è parte integrante della Strategia nazionale per l’economia circolare e del PNRR, con l’obiettivo di monitorare i dati ambientali e supportare politiche di prevenzione e repressione di reati ambientali. 

Struttura del Rentri

Il registro è suddiviso in due aree principali:

  • Sezione anagrafica: raccoglie informazioni sui soggetti obbligati, inclusi i dettagli sulle autorizzazioni ambientali.
  • Sezione tracciabilità: archivia i dati relativi alla gestione dei rifiuti, consentendo un monitoraggio costante dei flussi.

Grazie alla digitalizzazione, il Rentri consente di:

  • sostituire milioni di documenti cartacei con un sistema digitale;
  • fornire dati aggiornati alla pubblica amministrazione per la pianificazione ambientale;
  • supportare le autorità nel contrasto alla gestione illecita dei rifiuti;
  • accorciare i tempi per la rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo.
Chi deve iscriversi e scadenze

L’obbligo di iscrizione al Rentri riguarda diversi soggetti:

  • aziende che trattano rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • trasportatori e intermediari professionali;
  • consorzi per il riciclaggio;
  • imprese con oltre 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività industriali o artigianali.

Le scadenze sono così scaglionate:

1 - A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono:

  • gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
  • gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • i soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
  • i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

2 - A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono:

  • gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.

3 - A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono:

  • gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
  • i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Cosa cambia dopo il 13 febbario 2025 

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli digitalizzati per i registri di carico e scarico e i FIR, disponibili dal 4 novembre 2024 per la vidimazione presso le Camere di Commercio.

A partire dal 13 febbraio 2026, tutti i FIR dovranno essere gestiti e trasmessi in formato digitale. Questo obbligo si applica agli iscritti al Rentri per i rifiuti pericolosi.

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti - Si iscrivono dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
  • emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
  • I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
  • gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti - Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Si iscrivono dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025Dalla data di iscrizione:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti pericolosi - Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Si iscrivono dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026Dalla data di iscrizione:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RentriI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al Rentri i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

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