Produttori e importatori di pneumatici: istituito il nuovo Registro nazionale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 147/2024, che istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per migliorare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).
Il Decreto sul nuovo Registro prevede che
- I produttori e importatori possono adempiere agli obblighi di gestione dei PFU sia singolarmente che in forma associata. In entrambi i casi, l’applicazione del contributo richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente.
- Optando per la forma associata, è necessario aderire a una struttura operativa con personalità giuridica autonoma, di natura consortile e scopo mutualistico, che gestirà le attività previste dalla norma a nome e per conto dell’azienda, esonerandola da responsabilità dirette.
- Le strutture operative associate devono fornire una rendicontazione completa dei flussi di PFU gestiti.
Quali sono le novità introdotte dal Regolamento PFU?
Gli associati devono conformarsi ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 237 del Dlgs 152/2006, assicurando che la gestione degli PFU copra l’intero territorio nazionale. La partecipazione al sistema di gestione è riservata esclusivamente a produttori e importatori di pneumatici o ai loro rappresentanti autorizzati, qualora non abbiano sede legale in Italia. Alla comunicazione di costituzione deve essere allegato un progetto descrittivo che contenga i requisiti minimi necessari per l’approvazione. I nuovi target di raccolta devono essere rispettati, garantendo la raccolta dei PFU dai punti di generazione per aree geografiche specifiche. L’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto è un requisito fondamentale per poter svolgere l’attività di gestione degli PFU. È obbligatorio utilizzare il Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici per tutte le dichiarazioni e comunicazioni ufficiali. Infine, è necessario dotarsi di un sito internet che supporti la trasparenza e la comunicazione con gli utenti e le autorità competenti.
I produttori/importatori che scelgono sistemi individuali devono comunicare la loro scelta tramite il nuovo Registro nazionale e gestire i PFU su tutto il territorio nazionale, allegando un progetto descrittivo e utilizzando il Registro per le comunicazioni.
Iscrizione al Registro
Il Registro, istituito in attuazione dell’art. 7 del DM 182/2019, prevede l’iscrizione dei soggetti obbligati tramite il portale delle Camere di commercio, che permette la consultazione di informazioni sulla gestione dei PFU, statistiche ed elenchi di imprese iscritte.
- Iscrizione telematica - I soggetti obbligati devono iscriversi tramite il Portale delle Camere di commercio.
- Area riservata - Le imprese devono trasmettere informazioni per l’iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e sui PFU raccolti.
- Vendita a distanza - Anche i venditori online devono rispettare gli obblighi di gestione e mostrare il numero di iscrizione al Registro sul loro sito web.
- Scadenze - Fino al 6 giugno 2024, è possibile utilizzare il Registro cartaceo; dal 7 giugno 2024, sarà obbligatorio l’uso del Registro telematico.
- Aggiornamenti - Saranno forniti aggiornamenti sulla piena operatività del Registro PFU una volta disponibile online.