Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
L’AIA, è un procedimento autorizzativo conformativo, deve contemperare interessi conservativi di tutela ambientale, con interessi di sviluppo di natura prevalentemente produttiva, senza che vi sia una predeterminata gerarchia di carattere generale tra gli stessi.
L’AIA semplifica il regime autorizzatorio vigente per determinate attività potenzialmente lesive di diversi fattori ambientali. Invece di richiedere distinte autorizzazioni è necessario ottenere un’unica autorizzazione, che consideri unitariamente i diversi profili, con un risparmio in termini burocratici. L'AIA consentedi avere un quadro unitario degli effetti di una determinata attività e di poter raccogliere ed elaborare i relativi dati.
- AIA per nuova installazione: in questo caso l’installazione non è ancora esistente e per la sua messa in esercizio è necessaria l’autorizzazione Integrata Ambientale che il Gestore richiede all’autorità competente;
- Prima AIA per installazione esistente: in questo caso l’installazione è già esistente e per la prosecuzione dell’esercizio è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Riesame AIA : l’Autorità Competente può disporre il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT) riferite all’attività principale dell’installazione o trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame sull’intera installazione. Il riesame può altresì essere disposto, sull’intera installazione o su parte di essa, su proposta di altre amministrazioni o su iniziativa del Gestore, in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti;
- Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA: questa procedura si applica a seguito della presentazione da parte del Gestore, in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA rilasciato, di una istanza con nuovi elementi istruttori;
- AIA per modifica sostanziale: nel caso in cui il Gestore chieda di effettuare in una installazione già autorizzata modifiche considerate sostanziali dall’Autorità Competente, il Gestore richiede il rilascio di una nuova autorizzazione per tali modifiche;
- Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale: questa procedura si applica qualora le modifiche progettate e comunicate dal Gestore all’Autorità Competente non comportino effetti negativi significativi sull’ambiente.
Emissioni in atmosfera
Le imprese autorizzate ad emettere in atmosfera i contaminanti generati nelle loro lavorazioni e assoggettate ai relativi autocontrolli devono eseguire tutte le attività necessarie come:
- campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera
- caratterizzazione emissioni odorigene (applicazione della olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725 per la determinazione della concentrazione di odori U.O.)
- caratterizzazione curva granulometrica polveri
- verifica dei sistemi di campionamento a lungo termine per PCDD, PCDF e PCB secondo UNI CEN/TS 1948-5
- caratterizzazione a monte/valle e verifica dei sistemi di abbattimento
- rendimento termico
- monitoraggio delle emissioni per l’analisi dei parametri CO, NO, NO2 (NOx), SO2, CO2, HCL, HF, NH3, H20, COT, O
- caratterizzazione delle emissioni provenienti da impianti di compostaggio e bioessicazione (biofiltri)
- caratterizzazioni delle sezioni di prelievo con verifica dell’omogeneità e del punto di prelievo dei sistemi SME (ove previsto) ai sensi del par. 8.3 e 8.4 della UNI EN 15259.
Fibre artificiali vetrose (FAV)
Le fibre artificiali vetrose (FAV) sono tra i materiali commercialmente più usati, l'esposizione può avvenire sia per contatto diretto con gli occhi o con la pelle, sia per inalazione.
Le FAV sono fibre inorganiche a struttura amorfa, largamente diffuse proprio per le loro particolari proprietà, in particolare, le FAV sono: lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre di vetro a filamento continuo, fibre ceramiche refrattarie (FCR) e lane di nuova generazione (alkaline earth silicate e high alumina, low silica wools). L’esposizione a FAV dipende dalla probabilità che si verifichi un rilascio di fibre nell’ambiente circostante.
Come stabilito nel Titolo IX (Sostanze pericolose) del Testo Unico sulla Sicurezza, per ridurre i livelli di esposizione alle fibre artificiali vetrose il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori gli adeguati DPI e le informazioni necessarie per limitarne gli effetti. In particolare, per quanto riguarda l'esposizione a lane minerali (Capo I - Protezione da agenti chimici), il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio e adottare le misure preventive adeguate.
L'esposizione a fibre ceramiche refrattarie, invece, ricade nel Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: anche in questo caso dovrà essere effettuata la valutazione del rischio e andranno messe in atto le idonee procedure di prevenzione e protezione (ad esempio, sostituzione del materiale, ove possibile, o adozione di un sistema chiuso). Inoltre, come previsto all'art. 242, è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a FCR.
Modellistica ambientale
L’impiego di modelli nel campo della gestione ambientale è di primaria importanza in tema di Valutazione di Impatto Ambientale. Attraverso questi strumenti è possibile effettuare delle previsioni sugli effetti che determinate opere possono produrre sull’ambiente e sulle biocenosi, arrivando anche a quantificazioni precise in termini di perdita di habitat acquatico causata da una derivazione idrica o di incremento di concentrazione di inquinanti immessi in atmosfera da uno scarico gassoso.
L’applicazione di questi modelli richiede una fase preliminare di studio delle modalità di funzionamento delle opere di cui si intende prevedere gli effetti, affiancata da una dettagliata definizione del quadro di riferimento ambientale. I risultati dello studio preliminare forniranno i dati indispensabili all’implementazione dei modelli ambientali e alla loro corretta applicazione.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Le regioni definiscono il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Le aziende che, per tipo di lavorazione e per posizione geografica, devono scaricare acque reflue provenienti dal proprio impianto al di fuori della pubblica fognatura, quindi in corpi idrici superficiali o, dove è ammesso, sul suolo devono prima richiedere l’autorizzazione all’ente preposto.
L'autorizzazione va richiesta al Comune del territorio in cui si colloca l’impianto se questo non scarica in acque superficiali ma direttamente nelle pubbliche fognature.
La normativa prevede il ricorso all’autorizzazione nei seguenti casi:
- nuovi scarichi;
- rinnovo dell’autorizzazione, da effettuarsi almeno un anno prima della scadenza, per gli scarichi già esistenti;
- acque meteoriche di dilavamento di aree esterne nei casi previsti dalla normativa regionale.
Il conseguimento dell’autorizzazione presuppone la redazione di un apposito studio tecnico finalizzato ad analizzare, comprendere, valutare e tenere conto del particolare contesto ambientale di riferimento oltre che conoscere le caratteristiche qualitative e quantitative del refluo stesso per le valutazioni di merito da svolgere.