Addestramento dei lavoratori: le novità del Dl 215/21 di modifica al D.lgs 81/08
Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro: con la legge 215/21 sono state rafforzate le misure già contenute nel Decreto Fiscale (Dl 146/2021), con un'ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.lgs 81/08.
In particolare, relativamente all’”addestramento”, la legge 215/21, all’art.13, ha introdotto importanti novità per il datore di lavoro: il tracciamento degli interventi di addestramento in apposito registro e la “mancata formazione e addestramento” quale presupposto per la sospensione dell’attività. Vediamo con ordine le novità.
Il D.lgs 81/08 definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc). L’art. 37 comma 5 del D.lgs 81/08 prevede inoltre che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
La legge 215/2021 ha ora aggiunto, sempre all’interno dell’art. 37 comma 5, che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
La Legge 215/2021 ha anche previsto importanti novità relative alla normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Queste novità riguardano anche l’addestramento. Il nuovo Allegato I del D.lgs.81/08 al punto 3 prevede infatti, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento”, con previsione di una somma aggiuntiva, ai fini della revoca, dell’importo di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.
La Circolare dell’INL del 9 novembre 2121 n. 3 ha chiarito in merito che è prevista, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni e omissioni relative a formazione. Trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, resta l’obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Le novità previste dalla legge 215/21 in materia di formazione e addestramento entreranno in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022, data entro cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un nuovo Accordo in merito.
In materia di addestramento la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata negli anni confermando la responsabilità del datore di lavoro in caso di incidenti.
Come nel caso della morte di tre lavoratori non adeguatamente addestrati in ordine al montaggio e l’utilizzazione della piattaforma di lavoro (Cassazione Penale, Sez.IV, 15 maggio 2013 n. 20970) in cui la Suprema Corte nel confermare la condanna dell’imputato, ha ricordato che, “nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’utilizzo di personale non adeguatamente addestrato, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.”
Oppure nel caso occorso a un operaio precipitato da un’altezza di circa cinque metri in cui la Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un direttore tecnico per le lesioni colpose in quanto i lavoratori dell’azienda “non erano specificamente addestrati all’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le cadute dall’alto” (Cassazione Penale, Sez.IV, 7 novembre 2018 n. 50306).