DDL Lavoro: le novità in materia di somministrazione del lavoro
In attesa della pubblicazione definitiva del testo in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge (DDL Lavoro o Collegato Lavoro) già approvato dalla Camera dei Deputati, ed ora in fase di approvazione al Senato, prevede novità riguardanti l’istituto della somministrazione del lavoro.
Le novità del DDL Lavoro si muovono nell’ottica di incentivare l’utilizzo di contratti flessibili, modificando e abrogando le disposizioni che disciplinano la suddetta fattispecie contrattuale, contenute nel D.Lgs. 81/2015.
In primis, l’articolo 10 del DDL Lavoro introduce modifiche all’articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che “l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo di limiti previsti per l’assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato”.
Pertanto, con l’introduzione della richiamata novità, si escludono dal computo dei limiti quantitativi relativi ai complessivi contratti a tempo determinato stipulati dal datore di lavoro, diretti e in somministrazione, i contratti in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi i lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione con rapporto a tempo indeterminato.
In aggiunta a quanto precede, sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi altresì i contratti di somministrazione con lavoratori disoccupati (che fruiscono da almeno sei mesi la NASPI (non agricola) o ammortizzatori sociali) e con i cosiddetti svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2 n. 4) e 99) e del D.M. 17 ottobre 2017).
Si ricorda infatti che, in conformità alle disposizioni di legge e salva diversa previsione della contrattazione collettiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ovvero oggetto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti.
Un’ulteriore modifica apportata dal DDL Lavoro riguarda l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. 81/2015: a partire dall’entrata in vigore del nuovo testo contenuto nel disegno di legge, non sarà più necessario apporre la causale per la prosecuzione dei rapporti di lavoro, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato rientranti in determinate categorie.
Le esclusioni introdotte dalla novella riguardano i contratti stipulati dalle agenzie di somministrazione con: i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai richiamati numeri 4) e 99) dell’articolo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015.
Attualmente la normativa vigente prevede che la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, sia possibile solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.:
- a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Il DDL Lavoro mira a semplificare l’accesso al mondo del lavoro dei soggetti disoccupati e c.d. svantaggiati prevedendo l’esclusione dall’applicazione dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, rendendo sostanzialmente “acausale” il contratto di somministrazione a tempo determinato per le categorie di soggetti sopracitati.
Il DDL Lavoro sopprime il 5° e il 6° periodo dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 che attualmente prevede: “nel caso in cui il contratto di agenzia di somministrazione e l’utilizzazione sia a tempo determinato l’utilizzato (l’azienda) può impiegare in missione, per periodo superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tra l’agenzia e il lavoratore). La disposizione ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
La soppressione della suddetta disciplina transitoria operata dal disegno di legge sembrerebbe intesa all’estensione del limite suddetto di 24 mesi (anche non continuativi) a tutte le fattispecie sottostanti le missioni di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia.
Tuttavia, sarà opportuno un chiarimento esplicito sull’operatività e sulla portata della nuova disposizione, considerato che tra l’utilizzatore e il lavoratore non intercorre un rapporto contrattuale e che, con la soppressione, il limite dei 24 mesi sarebbe desumibile, con riferimento ai medesimi soggetti, solo dal principio di cui all’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.