Distacco di lavoratori in Svizzera: l'obbligo di notifica
Si parla di distacco di lavoratori in Svizzera qualora un datore di lavoro con sede all’estero distacchi in Svizzera, per un periodo limitato, lavoratori ai quali è legato da un contratto di lavoro, affinché
a) effettuino in Svizzera una prestazione lavorativa per conto e sotto la direzione del datore di lavoro nel contesto di un contratto di prestazione tra quest’ultimo e il destinatario della prestazione in Svizzera;
b) lavorino in una succursale o in un’azienda facente parte del gruppo di imprese del datore di lavoro.
L’obbligo di notifica concerne le aziende o società con sede in uno Stato dell’UE-252 /AELS che distaccano i lavoratori per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile.
Il datore di lavoro è tenuto a notificare all’autorità cantonale competente il distacco dei lavoratori, a prescindere dalla loro nazionalità.
La notifica è obbligatoria sin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata della missione in Svizzera, se l’attività concerne uno dei seguenti settori:
- edilizia, genio civile e rami accessori dell’edilizia;
- paesaggismo;
- industria alberghiera e della ristorazione;
- pulizia aziendale e in economie domestiche private;
- servizi di sorveglianza e di sicurezza;
- commercio ambulante (deroga: i collaboratori di circhi e fiere);
- settore a luci rosse.
Negli altri settori, la notifica è obbligatoria per le prestazioni di servizio in Svizzera di durata superiore a otto giorni per anno civile.
In Svizzera è determinante la durata effettiva del lavoro, non importa se la prestazione è fornita ininterrottamente o suddivisa in più periodi. In altre parole, a decorrere dall’inizio dell’anno civile in corso, la notifica è obbligatoria sin dal nono giorno d’attività in Svizzera.
La notifica è volta a informare le autorità svizzere preposte al mercato del lavoro e le autorità svizzere competenti in materia di stranieri dell’entrata di lavoratori dipendenti stranieri in Svizzera. Deve consentire alle autorità di effettuare i controlli necessari per quel che concerne eventuali divieti d’entrata pronunciati nel contesto del diritto in materia di stranieri.
La notifica deve inoltre consentire alle autorità di verificare, in corso di mandato, se per i lavoratori distaccati sono osservate le condizioni lavorative e salariali vigenti.
La notifica deve avvenire mediante modulo ufficiale al più tardi otto giorni prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera. I lavori possono iniziare solo otto giorni dopo la notifica (esempio: se la notifica è stata effettuata il 21 luglio, i lavori non potranno iniziare prima del 29 luglio).
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