MoVaRisCh 2026: il modello aggiornato per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Se nella tua attività vengono utilizzati prodotti chimici — solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, resine, lubrificanti, o qualsiasi sostanza con una scheda di sicurezza (SDS) — allora sei obbligato per legge a valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi.
MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico) è lo strumento più diffuso in Italia per fare questa valutazione senza dover eseguire misurazioni ambientali costose. È un algoritmo approvato a livello regionale — e ora aggiornato al 28 febbraio 2026 — che consente di calcolare un indice numerico di rischio per ogni lavoratore esposto.
L'aggiornamento 2026 non è un ritocco marginale: recepisce modifiche normative rilevanti che possono cambiare le conclusioni della valutazione anche a parità di processo produttivo. Per molte PMI, significa che la vecchia valutazione non è più sufficiente.
L'aggiornamento del 28 febbraio 2026, approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, recepisce quattro modifiche normative di rilievo:
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Riferimento normativo |
Cosa introduce / modifica |
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D.Lgs. 135/2024 |
Aggiorna il Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici e cancerogeni. Recepisce direttive UE e introduce modifiche agli obblighi del datore di lavoro. |
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Reg. (UE) 2020/878 |
Prescrive nuovi requisiti per le Schede Dati di Sicurezza (SDS). Molte SDS precedenti non sono più conformi: vanno aggiornate, e i dati che alimentano l'algoritmo MoVaRisCh provengono proprio da queste schede. |
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Reg. delegato (UE) 2023/707 |
Introduce le classi di pericolo per gli interferenti endocrini (EUH380 e EUH381) nella classificazione CLP. Si tratta di una novità rilevante: alcune sostanze già in uso in azienda potrebbero rientrare in queste nuove classi. |
Il punto critico è questo: l'algoritmo MoVaRisCh calcola un indice di rischio R sulla base di dati che derivano in larga parte dalla classificazione delle sostanze (frasi H) e dal contenuto delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Se quei dati cambiano — perché la SDS è aggiornata, perché una sostanza è reclassificata, perché vengono introdotte nuove classi di pericolo — l'indice R cambia
In termini concreti, questo significa che:
- Un'azienda che utilizza prodotti vernicianti contenenti biossido di titanio (TiO2) potrebbe vedere aumentare il proprio indice di rischio rispetto alla valutazione precedente.
- Chi usa sostanze che rientrano nelle nuove classi degli interferenti endocrini (EUH380/EUH381) deve aggiornare la valutazione perché a queste frasi è stato assegnato il massimo score di pericolosità (10 e 8 rispettivamente).
- Chiunque abbia SDS non ancora aggiornate al Regolamento (UE) 2020/878 sta lavorando con dati potenzialmente incompleti o non conformi.
- Un'azienda classificata in "rischio irrilevante" prima del 2026 potrebbe oggi non rientrare più in quella soglia, con conseguenti obblighi aggiuntivi..
- MoVaRisCh prevede una "zona arancio" per valori di R compresi tra 15 e 21.
- In questa fascia non si può dichiarare automaticamente il rischio irrilevante.
- È obbligatorio rivedere tutti i punteggi, verificare le misure adottate e consultare il medico competente prima di classificare.
- Chi si trovava appena sotto la soglia 21 con la vecchia valutazione potrebbe ora essere sopra.
Per capire perché l'aggiornamento ha impatto reale, è utile comprendere la logica del modello — senza dover diventare esperti di chimica.
La formula di base
Il rischio chimico R si calcola come prodotto tra due fattori: R = P × E
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Variabile |
Cosa misura |
Da dove si ricava |
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P |
Pericolosità intrinseca |
Dalle frasi H sulla scheda SDS o sull'etichetta. Ad ogni frase H è assegnato uno score da 1 a 10 (o fino a 10 per interferenti endocrini). Si usa il valore più elevato. |
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E |
Esposizione effettiva |
Dipende da: quantità in uso, proprietà fisico-chimiche (volatilità/granulometria), modalità d'uso, tipo di controllo (aspirazione, contenimento, ecc.), tempo di esposizione giornaliero, distanza dalla sorgente. |
I risultati: la scala di rischio
Il valore R ottenuto viene collocato su questa scala, che determina gli obblighi del datore di lavoro:
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Valore R |
Classificazione |
Azione richiesta |
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0,1 < R < 15 |
RISCHIO IRRILEVANTE (Zona Verde) |
Consultare il medico competente |
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15 < R < 21 |
ZONA DI INCERTEZZA (Zona Arancio) |
Rivalutare i punteggi, rivedere le misure, consultare il MC |
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21 < R < 40 |
RISCHIO NON IRRILEVANTE |
Applicare artt. 225, 226, 229, 230 D.Lgs. 81/08 |
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40 < R < 80 |
RISCHIO ELEVATO |
Misure urgenti di prevenzione e protezione |
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R > 80 |
GRAVE RISCHIO |
Riconsiderare tutto il percorso. Sorveglianza sanitaria intensificata |
Nota importante: per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici di categoria 1A e 1B (Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08) il concetto di rischio irrilevante non esiste. Per queste sostanze si applica sempre la disciplina più restrittiva.
Il D.Lgs. 81/08, Titolo IX Capo I, impone al datore di lavoro una valutazione strutturata del rischio chimico. Con l'aggiornamento introdotto dal D.Lgs. 135/2024, il quadro degli obblighi si consolida come segue.
Obblighi generali (art. 223)
- Identificare tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nell'attività lavorativa.
- Valutare il rischio per ogni lavoratore esposto, tenendo conto di: quantità, pericolosità, esposizione, misure adottate.
- Aggiornare la valutazione ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o le sostanze utilizzate.
- Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Se il rischio è "non irrilevante" (artt. 225, 226, 229, 230)
- Ridurre l'esposizione sostituendo le sostanze pericolose con altre meno pericolose, ove tecnicamente possibile.
- Progettare sistemi di lavoro e processi appropriati, incluse misure collettive (aspirazioni, cicli chiusi, ecc.).
- Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente.
- Tenere un registro degli esposti.
- Fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento specifici.
- Assicurare il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI specifici per il rischio chimico.
La mancata o inadeguata valutazione del rischio chimico espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative.
Ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08, la mancata sostituzione di agenti pericolosi (quando possibile) comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda. In caso di ispezione, una valutazione obsoleta o non aggiornata alle nuove norme è considerata un documento carente, con conseguenti rilievi formali e possibili sospensioni dell'attività.
Non tutte le aziende sono ugualmente impattate dall'aggiornamento 2026. Le situazioni più critiche — quelle in cui è più probabile che la vecchia valutazione non sia più valida — riguardano:
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Tipologia / Settore |
Perché rivedere ora |
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Carrozzerie, verniciatori, lattonieri |
Utilizzo di vernici e primer contenenti TiO₂ (biossido di titanio). L'aggiornamento 2026 elimina dal calcolo le frasi EUH211 ed EUH212, che riguardavano il rischio da polveri respirabili in miscele con TiO₂. Questo può incidere sull'indice R delle valutazioni precedenti: è necessario verificare caso per caso. |
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Acconciatori, estetiste, centri benessere |
Prodotti per capelli e trattamenti estetici possono contenere sostanze con nuove classificazioni EUH. Le SDS di molti prodotti sono state aggiornate. |
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Tipografie e industria grafica |
Utilizzo di inchiostri, solventi, colle UV con sostanze soggette a reclassificazione. |
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Lavorazione metalli, saldature |
Emissione di fumi di saldatura: la valutazione richiede l'uso della variante dell'algoritmo per le attività lavorative generatrici di agenti chimici. |
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Falegnamerie e lavorazione legno |
Utilizzo di vernici, impregnanti, colle con potenziali interferenti endocrini. |
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Pulizie industriali e manutenzione |
Detergenti e solventi con nuove classificazioni SDS. Spesso le SDS non sono aggiornate. |
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Laboratori artigiani alimentari |
Prodotti per la pulizia e l'igienizzazione con classificazioni aggiornate. |
Se la valutazione del rischio chimico è stata redatta prima del 2026, è necessario procedere a una revisione strutturata. Il percorso da seguire è questo:
Passo 1 — Verifica le Schede Dati di Sicurezza (SDS)
Tutte le SDS devono essere aggiornate al Regolamento (UE) 2020/878. Questo si verifica dalla data di revisione in intestazione: le SDS precedenti al 2021 sono quasi certamente da aggiornare. Richiedile ai tuoi fornitori.
Passo 2 — Identifica le sostanze con nuove classificazioni
Con le SDS aggiornate, verifica se tra le sostanze in uso ci sono sostanze con H351 (biossido di titanio o altre), EUH380/EUH381 (interferenti endocrini), o altre frasi H non presenti nella valutazione precedente.
Passo 3 — Ricalcola gli indici di rischio
Applica l'algoritmo MoVaRisCh 2026 con i nuovi dati. Presta attenzione alla zona di incertezza (15 < R < 21): in questa fascia la classificazione non è automatica e richiede una valutazione tecnica approfondita.
Passo 4 — Aggiorna DVR e misure di prevenzione
Se la reclassificazione produce un indice R superiore alla soglia di rischio irrilevante, o se aumenta il livello di rischio già classificato come non irrilevante, le misure di prevenzione e protezione devono essere riviste di conseguenza.
Passo 5 — Coinvolgi il medico competente
Anche in caso di rischio irrilevante, il modello raccomanda espressamente di consultare il medico competente. In caso di rischio non irrilevante, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per legge.