Sicurezza sul lavoro e Legge PMI 2026: cosa cambia per le imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese, il legislatore interviene nuovamente sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), introducendo alcune modifiche mirate ma tutt’altro che marginali. Non si tratta di un intervento “isolato”, ma di un aggiornamento che si inserisce in un percorso più ampio: quello di adattare il sistema prevenzionistico alle nuove modalità di lavoro e alla struttura organizzativa delle PMI.
Le novità riguardano in particolare tre ambiti: lavoro agile, attrezzature di lavoro e modelli organizzativi, con un elemento comune: la sicurezza non è più solo adempimento, ma parte integrante della gestione aziendale.
Il primo intervento rilevante riguarda il lavoro agile, che viene finalmente ricondotto in modo più chiaro all’interno del sistema della sicurezza.
Con l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è chiamato a gestire la sicurezza anche quando la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali, quindi in ambienti non direttamente controllabili.
Il punto centrale è l’introduzione di un obbligo di informativa scritta annuale, che deve:
- individuare i rischi generali e specifici legati al lavoro agile
- essere consegnata al lavoratore e al RLS
- essere aggiornata con continuità
Questo passaggio segna un cambio di impostazione: l’informazione non può più essere generica, ma deve essere mirata, documentata e periodica.
A rafforzare il quadro interviene anche il regime sanzionatorio: la mancata consegna dell’informativa comporta responsabilità penale per datore di lavoro e dirigente.
In termini operativi, questo significa che lo smart working non può più essere gestito come una semplice modalità organizzativa, ma richiede una progettazione coerente con il sistema di prevenzione aziendale.
Un secondo ambito di intervento riguarda le attrezzature di lavoro e, in particolare, il sistema delle verifiche periodiche.
La legge interviene sull’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo di verifica anche per alcune tipologie specifiche di attrezzature, tra cui le piattaforme di lavoro mobili elevabili e quelle utilizzate in ambito agricolo (es. frutteti), con periodicità definita.
Si tratta di una modifica apparentemente tecnica, ma con impatti concreti:
- amplia il perimetro delle attrezzature soggette a controllo
- rafforza il sistema di monitoraggio dello stato di sicurezza
- richiede una gestione più strutturata delle manutenzioni
Accanto a questo, la norma introduce anche alcune semplificazioni sul piano assicurativo per mezzi utilizzati esclusivamente in ambito aziendale, senza accesso al pubblico.
Un terzo filone riguarda i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG).
La legge introduce procedure semplificate per favorire l’adozione di modelli organizzativi nelle PMI, con l’obiettivo di rendere più accessibile uno strumento spesso percepito come complesso. Il messaggio è chiaro: la sicurezza non deve essere gestita solo attraverso singoli adempimenti, ma attraverso un sistema organizzato e coerente.
In parallelo, viene rafforzato il legame tra sicurezza e formazione. In particolare, per i lavoratori sospesi in costanza di rapporto (ad esempio in cassa integrazione), la partecipazione ai percorsi formativi, inclusi quelli sulla sicurezza, diventa condizione per il mantenimento del sostegno al reddito.
Questo introduce un principio rilevante: la formazione non è più solo obbligo normativo, ma elemento attivo nelle politiche del lavoro.
Se lette insieme, queste modifiche delineano un’evoluzione precisa.
La sicurezza:
- si estende oltre i luoghi fisici dell’azienda (lavoro agile)
- entra nei processi tecnici (attrezzature e verifiche)
- diventa parte della struttura organizzativa (modelli e formazione)
Per le PMI, il rischio è considerare queste novità come un ulteriore livello di complessità. In realtà, il punto è diverso: la norma spinge verso una gestione più integrata e consapevole della sicurezza. Non si tratta quindi solo di aggiornare documenti o procedure, ma di verificare se il sistema aziendale è coerente con le modalità di lavoro effettive, i rischi reali e le responsabilità organizzative.
La Legge PMI 2026 non introduce rivoluzioni, ma interviene su nodi già presenti nelle imprese: smart working, attrezzature, formazione, organizzazione. Le aziende che affrontano queste novità in modo strutturato possono trasformarle in un’occasione per rafforzare il proprio sistema di prevenzione, rendendolo più allineato alla realtà operativa.