Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza: dal 24 maggio 2026 cambiano le regole

Dal 24 maggio 2026 scadono i 12 mesi di transizione previsti

 
sicurezza

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119. È il provvedimento più rilevante degli ultimi dieci anni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro: un vero e proprio testo unico che sostituisce, accorpa e aggiorna tutti i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, dettando nuove regole su durate, contenuti, modalità di erogazione e soggetti abilitati a organizzare i corsi. Un intervento atteso da tempo, che ridisegna in modo organico un sistema normativo rimasto frammentato per oltre un decennio.

L'Accordo ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire a imprese ed enti formativi di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni, completare i percorsi già avviati secondo le vecchie regole e riorganizzare calendari e procedure interne.

Dal 24 maggio 2026 tutte le nuove disposizioni diventano pienamente obbligatorie e non sarà più possibile erogare corsi secondo le normative previgenti. 

Per le imprese questo significa verificare subito la situazione formativa dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: controllare le date degli attestati, le modalità con cui i corsi sono stati erogati e la conformità dei contenuti ai nuovi standard. 


Cosa cambia dal 24 maggio 2026
Datori di lavoro

Il nuovo Accordo introduce per la prima volta un corso di formazione obbligatorio specifico per i Datori di Lavoro, della durata di 16 ore (parte normativa + parte gestionale). A questo si aggiunge il modulo "cantieri" di 6 ore per chi opera in cantieri temporanei o mobili.

Si tratta di un passaggio culturale importante: la prevenzione diventa responsabilità esplicita di chi dirige l'impresa, non solo delle figure tecniche delegate. La scadenza per i Datori di Lavoro è più ampia rispetto alle altre figure: il corso deve essere completato entro il 24 maggio 2027.

Il mancato adempimento espone il Datore di Lavoro a sanzioni amministrative e penali.

L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore.

Lavoratori

Per i lavoratori la struttura del percorso formativo non subisce variazioni sostanziali: la formazione base generale resta di 4 ore, la formazione specifica continua a dipendere dal livello di rischio determinato dal codice ATECO, e l'aggiornamento rimane quinquennale con un minimo di 6 ore.

Da maggio 2026 non sarà più obbligatorio indicare negli attestati il livello di rischio aziendale e il settore economico del partecipante ma la classificazione ATECO resta però rilevante per determinare la durata della formazione specifica.

La novità che riguarda tutti i percorsi, inclusi quelli per i lavoratori, è l'obbligo di una progettazione formativa documentata e tracciabile: documento progettuale, registro presenze, test finale con verifica dell'apprendimento, verbale e fascicolo conservato per almeno 10 anni. Non si tratta solo di un adempimento burocratico aggiuntivo: il nuovo Accordo porta la qualità e la tracciabilità della formazione al centro del sistema di prevenzione aziendale.

Preposti

È la figura che subisce le modifiche più significative. Il nuovo Accordo interviene su tre aspetti: durata del corso base, periodicità dell'aggiornamento e modalità di erogazione.

  • Corso base: passa da 8 a 12 ore, con contenuti rafforzati su obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione del rischio. Il corso è frequentabile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore.
  • Aggiornamento: diventa biennale (in precedenza era quinquennale), con una durata minima di 6 ore, incentrate sugli aspetti pratici, le novità normative e le evoluzioni organizzative e tecniche dell'azienda.
  • Modalità di erogazione: sia il corso base sia l'aggiornamento possono essere svolti esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona. L'e-learning asincrono non è più ammesso per nessuno dei due percorsi.

Scadenza transitoria: i preposti la cui formazione (o il cui ultimo aggiornamento) risale a più di due anni prima del 24 maggio 2025 devono completare l'aggiornamento biennale entro il 24 maggio 2026.

Per i datori di lavoro questo significa fare un censimento immediato: verificare chi in azienda svolge di fatto funzioni di preposto e controllare le date degli attestati. L'obbligo di nominare e formare il preposto è sanzionato penalmente dalla L. 215/2021.

Dirigenti

Il corso di formazione per dirigenti scende da 16 a 12 ore, ma viene introdotto un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore, obbligatorio per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei e mobili. L'aggiornamento quinquennale rimane invariato con una durata minima di 6 ore.

Operatori di attrezzature di lavoro

Dal 24 maggio 2026, tutta la formazione relativa all'abilitazione all'uso delle attrezzature previste dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 deve essere conforme al nuovo Accordo 2025. Questo vale anche per attrezzature che non erano incluse nei precedenti Accordi, tra cui il carroponte, le macchine raccoglifrutta e i caricatori per movimentazione materiali (CMM).

Chi ha svolto corsi per queste attrezzature prima del maggio 2025 deve verificare se i contenuti di quella formazione siano conformi ai nuovi standard. Se non lo sono, la formazione deve essere ripetuta integralmente entro il 24 maggio 2026.

Addetti agli spazi confinati

Dal 24 maggio 2026, i percorsi formativi per le attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011 devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni del nuovo Accordo 2025. I corsi svolti prima del maggio 2025 rimangono validi solo se i loro contenuti risultano pienamente conformi ai nuovi criteri di durata, struttura e metodologia. In assenza di tale conformità, la formazione va ripetuta integralmente.


Chi può organizzare i corsi da maggio 2026

Con la fine del periodo transitorio, non è più sufficiente che un corso sia tenuto da un docente qualificato: diventa determinante anche chi è il soggetto formatore, ovvero chi organizza ed eroga il percorso. Possono erogare formazione sulla sicurezza sul lavoro i soggetti individuati dal nuovo Accordo 2025 tra cui i soggetti accreditati dalla Regione. 

Nota normativa: i riferimenti si basano sul testo dell'Accordo pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025). Le FAQ del Ministero del Lavoro dell'aprile 2026 indicano come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025, in contrasto con quanto espressamente riportato nell'Accordo stesso, che la collega alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa di un chiarimento ufficiale, si adotta come riferimento la data del 24 maggio 2025 ai fini della decorrenza del periodo transitorio di 12 mesi.

 

Le scadenze in sintesi
Figura / adempimento Scadenza
Preposti: aggiornamento scaduto (formazione risalente a oltre 2 anni al 24/5/2025) 24 maggio 2026
Tutti i corsi: conformità al nuovo Accordo (lavoratori, attrezzature, spazi confinati) 24 maggio 2026
Datori di Lavoro: nuovo corso obbligatorio (16 ore) 24 maggio 2027

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