Validità degli attestati di sicurezza: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Nuove regole, criteri uniformi e maggiori garanzie per imprese e lavoratori

 
certificato

Nel panorama della formazione sulla sicurezza, la validità degli attestati è un tema che interessa direttamente imprese e lavoratori. Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, le regole vengono aggiornate per rendere più chiari i criteri di riconoscimento a livello nazionale e uniformare le procedure tra le diverse Regioni.

Il principio di fondo è semplice: un attestato di formazione o aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se conforme alla normativa e rilasciato da un soggetto formatore abilitato, ha valore su tutto il territorio italiano. Ma per garantirne la piena validità, è necessario rispettare precisi requisiti formali e sostanziali.

Gli elementi minimi di un attestato valido

Ogni attestato deve riportare alcuni elementi obbligatori, indicati al punto 6 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni 2025:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante;
  • tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
  • modalità di erogazione (aula, e-learning o mista);
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore;
  • data e luogo di rilascio.

Solo gli attestati che rispettano queste condizioni e sono rilasciati da enti formatori riconosciuti possono considerarsi validi ai fini della sicurezza sul lavoro.

Validità nazionale e aggiornamenti periodici

Gli attestati conformi ai requisiti dell’Accordo 2025 sono riconosciuti in tutta Italia, senza differenze legate alla regione di svolgimento del corso o alla sede aziendale.
Lo stesso vale per i corsi di aggiornamento, che mantengono la validità su base nazionale purché erogati da soggetti abilitati e nel rispetto delle periodicità previste per ciascun ruolo o mansione.

Per una corretta tracciabilità, è consigliabile archiviare insieme gli attestati della formazione iniziale e quelli degli aggiornamenti successivi.

Attestati rilasciati prima del nuovo Accordo

Gli attestati ottenuti prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo restano valide fino alla naturale scadenza dell’aggiornamento prevista per il percorso formativo.
I successivi corsi di aggiornamento dovranno invece essere allineati alle nuove disposizioni introdotte nel 2025.

Formazione e-learning: limiti e riconoscimento

La formazione in modalità e-learning continua ad essere ammessa per determinate tipologie di corsi, nei limiti fissati dal nuovo Accordo.
Gli attestati rilasciati da piattaforme conformi sono validi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, per corsi che richiedono la presenza fisica obbligatoria – come quelli per carrellisti o addetti a piattaforme elevabili – un percorso svolto interamente online non produce attestati validi, anche se formalmente corretti o emessi da enti accreditati.

Cambio di sede o di mansione: cosa verificare

Il trasferimento del lavoratore in un’altra sede aziendale non influisce sulla validità dell’attestato, a condizione che:

  • il corso sia stato svolto nel rispetto della normativa vigente;
  • il soggetto formatore sia tra quelli previsti dall’Accordo 2025;
  • i rischi aziendali non subiscano variazioni significative;
  • il ruolo e le mansioni del lavoratore restino invariati.

Se, invece, il cambio di mansione comporta rischi differenti, la formazione precedente potrebbe non essere più sufficiente: in questi casi il datore di lavoro deve verificare la pertinenza dei contenuti e, se necessario, prevedere un aggiornamento integrativo.

Attestati non conformi: i rischi per l’azienda

Un attestato formalmente corretto non basta se il corso non rispetta i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025.
Ogni percorso formativo deve:

  • rispettare durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento;
  • prevedere un progetto formativo documentato;
  • includere una verifica finale dell’apprendimento;
  • essere erogato da un soggetto formatore accreditato.

Se uno di questi elementi manca, l’attestato può essere considerato non valido, con sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di controllo ispettivo.

Come tutelare la validità degli attestati aziendali

Per evitare contestazioni, l’azienda deve:

  • conservare in modo ordinato tutti gli attestati;
  • verificare la conformità normativa dei corsi e dei soggetti erogatori;
  • diffidare da enti non accreditati o non riconosciuti dal sistema regionale.

Un monitoraggio costante della formazione consente di mantenere la piena validità degli attestati su tutto il territorio nazionale e di dimostrare, in caso di ispezione, la corretta applicazione degli obblighi di legge.

Con Artser la formazione obbligatoria, in presenza e onliine, è sempre aggiornata e certificata: attestati validi a livello nazionale, rilasciati e trasmessi via mail per una gestione rapida, sicura e conforme.
 

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