MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
La Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) definisce i principali obblighi a carico delle attività che generano rifiuti dal proprio ciclo produttivo. Gli obblighi sono distinti in base alle caratteristiche del produttore alla tipologia di rifiuti prodotti. Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è la comunicazione che le imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto o gestito nell’anno precedente.
Gli obblighi si riferiscono a tutte le fasi della gestione dei rifiuti: dalla raccolta alla tenuta della documentazione per la tracciabilità, fino all’iscrizione all’Albo gestori ambientali per l’esercizio di specifiche attività. La mancata osservanza delle disposizioni è accompagnata da pesanti sanzioni a carico di imprese e cittadini. Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
Sono tenuti alla presentazione del MUD (definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006):
- Trasportatori
- Intermediari senza detenzione
- Recuperatori
- Smaltitori
- Produttori di rifiuti pericolosi
- produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti.
Il MUD può essere presentato con comunicazione telematica o semplificata (solo per chi produce non oltre 7 rifiuti nella propria unità locale utilizzando non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).
RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Sono RAEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, od obsolete e che, ai sensi della normativa ambientale, si considerano rifiuti, inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo parte integrante del prodotto.
- Sai quali apparecchiature elettroniche rientrano nerlla più recente classificazione dei RAEE?
- Sai come gestire correttamente lo smaltimento e la raccolta differenziata?
L'allegato III del D.lgs 49/2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e che è in vigore dal 15 agosto 2018, riorganizza, ampiandola, la definizione e categorizzazione di questi rifiuti da avviare alla raccolta differenziata.
Da questa data, oltre a determinate categorie di rifiuti come computer, pannelli solari, elettrodomestici, nel novero dei RAEE sono rientrati anche caldaie e condizionatori, impegnando quindi più da vicino l’operatività degli impiantisti.
Per poter trasportare un'apparecchiatura RAEE usata dal luogo nel quale viene installata quella nuova al luogo del suo smaltimento, gli installatori di impianti devono provvedere all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il trasporto dei RAEE prevede specifici documenti. Per poterli gestire gli installatori devono iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE (Cdc RAEE), l’organismo che si occupa della loro gestione. Infine l'installatore può produrre sia Raee che rifiuti speciali e, di conseguenza, deve saperli distinguere e gestire entrambi.
RenTRi
Rentri, è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e tutti i soggetti della filiera di gestione. Si articola in procedure e strumenti integrati nella nuova piattaforma telematica, gestita presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Rentri è stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ed è in vigore dal 26/09/2020.
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. È suddiviso in due sezioni:
- Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Registro di carico e scarico rifiuti
Il registro di carico e scarico rifiuti è un registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento, al suo interni sono presenti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti.
Quando si parla di "carico dei rifiuti" si intende quando un rifiuto viene prodotto e per “movimenti di scarico” quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi quando esce dalla ditta di produzione. I movimenti di carico devono essere annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data di collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. Il registro di carico e scarico rifiuti, prima del suo utilizzo, deve essere necessariamente vidimato alla Camera di Commercio e conservato a cura del produttore dei rifiuti per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento che deve accompagnare il rifiuto durante le sue fasi di trasporto, per garantire la tracciabilità. Deve essere emesso per tutte le tipologie di rifiuto trasportate, per ogni produttore o detentore del rifiuto trasportato, per tutte le operazioni di recupero o smaltimento a cui i rifiuti sono destinati. Se un rifiuto è destinato a diverse operazioni di recupero, devono essere emessi tanti formulari quante sono le destinazioni del rifiuto. Non possono inoltre essere effettuati stoccaggi intermedi dei rifiuti trasportati, utilizzando lo stesso Formulario.
Ogni formulario è composto da 4 copie a ricalco in quanto ai sensi dell’art. 193 del D.lgs 152/2006 deve essere redatto in 4 esemplari. Devono essere tutti datati e firmati dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmati dal trasportatore.
Deposito Temporaneo dei Rifiuti
L'articolo 183 comma 1, ha specificato che il “deposito temporaneo prima della raccolta” consiste nel raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero e/o di smaltimento, effettuato prima della raccolta.
In estrema sintesi possiamo definire il Deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.
Il deposito temporaneo ha anche un tassativo limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento, in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare. Inoltre, il deposito temporaneo deve essere condotto nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, “nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; per alcune categorie di rifiuto, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento ecc).”
Solo osservando scrupolosamente queste condizioni il deposito temporaneo non viene considerato:
- uno stoccaggio,
- un’operazione di recupero o smaltimento
- la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero
- il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti
Per queste operazioni è prevista un’apposita autorizzazione.
Caratterizzazione dei Rifiuti
La caratterizzazione dei rifiuti è il procedimento di analisi chimica attraverso la quale il rifiuto viene analizzato e viene individuata la sua pericolosità. Nel caso di rifiuto pericoloso devono essere identificate le caratteristiche di pericolo. Per ottenere analisi attendibili è necessario conoscere dettagliatamente il ciclo produttivo che origina il rifiuto per sapere quali sostanze ricercare.
Per la caratterizzazione del rifiuto è importante la sua campionatura. Ovvero bisogna effettuare un prelievo di un campione rappresentativo del rifiuto che abbia le stesse caratteristiche della massa originaria da cui proviene. Inoltre, deve essere redatta una scheda di caratterizzazione del rifiuto da conservare e presentare se richiesta. Al suo interno devono essere riportati: ciclo produttivo nel dettaglio, sostanze che concorrono a formare il rifiuto nel ciclo produttivo con la raccolta delle Schede di Sicurezza dei vari materiali, eventuali analisi di classificazione per appurare l’effettiva concentrazione delle sostanze rilevate al punto precedente o escluderne la presenza.
La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni essenzziali agli impianti, come per esempio la composizione, la consistenza, la tendenza a produrre percolato, la possibilità di trattamento e altri parametri fondamentali. Tutto questo serve per determinarne l’ammissibilità presso gli impianti di smaltimento o recupero.