Etichettatura degli imballaggi 2023: le linee guida

Le normative sono in vigore dal 1° gennaio 2023: cosa cambia

 
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Come disposto dall'articolo 219 comma 5.1 del D.lgs 152/2006, con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente sono state definite le linee guida per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Le indicazioni tecniche, in vigore dal 1° gennaio 2023 potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che, d'intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze dei settori produttivi e fornito supporto per l'implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.

Come sottolinea il Ministero "le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l'obiettivo di facilitare l'aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno" (Decreto Ministeriale n.360 del 28/9/2022 ).


Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.lgs. 152/2006 (pdf)
 

Nell'Item di Impresa a cura di Impreseterritorio.org, Alessandra Lo Piccolo, esperta ambientale Artser e Giorgio Ghiringhelli, senior advisor del Green Transition Hub della Liuc e docente alla Liuc – Università Carlo Cattaneo illustrano le conseguenze per le imprese dell'entrata in vigore della normativa.

Tipologie di imballaggi interessate

Fatte salve eventuali specifiche esclusioni, tutti gli imballaggi devono riportare la codifica alfanumerica riguardante la loro composizione, indipendentemente dal fatto che siano primari, secondari o terziari.

L’etichettatura ambientale ha lo scopo di comunicare le modalità per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. Queste informazioni riguardano pertanto gli imballaggi offerti al consumatore finale, in vendita o a titolo gratuito,

  • tal quali;
  • sottoforma di prodotto preconfezionato.

Sono invece esclusi dall’obbligo gli imballaggi destinati al canale commerciale / industriale “B2B”.

L’indicazione della composizione riguarda invece tutte le tipologie d’imballaggio indipendentemente se destinati al consumatore finale “B2C” o al canale commerciale / industriale “B2B”. La Decisione 97/129/CE prevede che l’apposizione di queste indicazioni sia a carico del produttore dell’imballaggio.

Individuazione componenti imballaggi

Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti occorre distinguere le componenti non separabili manualmente da quelle separabili, in quanto l’identificazione della composizione e l’etichettatura ambientale riguardano tutte le componenti separabili. 

Imballaggi composti o multistrato: si definiscono imballaggi “composti” quelli costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. 

Modalità apposizione codifica materiali ed etichettatura ambientale

Oltre che all’apposizione fisica sull’imballaggio è possibile utilizzare anche canali digitali quali, ad esempio, App, QR code, siti web ecc… Nel caso di utilizzo di canali digitali, occorre rendere note e facilmente accessibili all’utente le istruzioni per recuperare tali informazioni.

Entrata in vigore dell’obbligo e gestione scorte

L'obbligo di etichettatura è vigente dal 1/1/2023. Gli utilizzatori potranno utilizzare eventuali scorte di imballaggi non etichettati ma acquistati prima di tale data. Oltre tale data non potranno invece essere commercializzati dai produttori imballaggi non conformi, anche se prodotti prima di tale data. A fronte del fatto che la data di immissione in commercio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, se l’utilizzatore acquista imballaggi già etichettati (cioè già stampati o per i quali sia già stata prodotta e/o apposta l’etichetta) fa fede la data di tali documenti: l’effettivo trasferimento fisico dal produttore all’utilizzatore può avvenire anche dopo il 31/12/2022, a patto di dimostrarne l’acquisto prima di tale data. Queste indicazioni si possono applicare anche nel caso di scorte in giacenza presso un altro Paese.

I produttori di imballaggi possono inoltre, dopo il 31/12/2022, commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura, accompagnati da documentazione contenente le informazioni obbligatorie, riguardanti la composizione di tali imballaggi, da fornire ai clienti.
 

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