Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice EER (CER): il punto al 2025

Inquadramento tecnico-normativo aggiornato su classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice

 
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La classificazione dei rifiuti è uno dei passaggi più delicati nell’intera gestione ambientale aziendale. Non definisce solo un codice, ma condiziona tutti gli adempimenti successivi: pericolosità, stoccaggio, registrazioni, scelta del trasportatore e dell’impianto finale.

Per le imprese, in particolare manufatturiere, edili, automotive, trattamenti superficiali e servizi tecnici, classificare correttamente un rifiuto non è una formalità: è un obbligo normativo essenziale, con impatti diretti sulla tracciabilità e sulla responsabilità amministrativa.

Negli ultimi anni il quadro di riferimento è stato aggiornato con interventi rilevanti: dalla Legge 108/2021 alle Linee guida SNPA 105/2021, dalla Circolare Albo Gestori Ambientali n. 4/2022 al D.Lgs. 213/2022, fino alla recente Decisione (UE) 2025/934 che modifica l’elenco europeo dei rifiuti. Questo approfondimento offre una lettura ordinata e aggiornata al 2025.

1. Definizione di rifiuto e criteri di classificazione

Definizione di rifiuto - Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
 

Classificazione per origine - La normativa distingue:

a. Rifiuti urbani - Comprendono, tra gli altri:

  • domestici indifferenziati e raccolta differenziata (carta, vetro, metalli, plastica, organico, RAEE, pile, ingombranti);
  • rifiuti simili ai domestici prodotti dalle attività dell’allegato L-quinquies;
  • rifiuti da spazzamento stradale e cestini;
  • rifiuti giacenti su aree pubbliche o private a uso pubblico;
  • verde pubblico (sfalci, potature);
  • rifiuti da attività cimiteriali.

b. Rifiuti speciali - Prodotti da:

  • agricoltura, agroindustria, pesca;
  • costruzioni, demolizioni e scavi;
  • lavorazioni industriali;
  • attività artigianali e commerciali;
  • attività di servizio;
  • impianti di trattamento rifiuti e acque, abbattimento fumi;
  • attività sanitarie (non urbane);
  • veicoli fuori uso.

Caratteristiche di pericolo

Sono rifiuti pericolosi quelli che possiedono almeno una delle caratteristiche HP 1–15 dell’Allegato I Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
L’Allegato D elenca i rifiuti pericolosi con asterisco (*) ed è vincolante.

2. Quadro normativo aggiornato

- Legge 108/2021 – Nuovo Allegato D - Ha rideterminato la struttura dell’Allegato D, confermando la responsabilità del produttore nel classificare il rifiuto.

- Linee guida SNPA 105/2021 (MiTE 47/2021) - Costituiscono il riferimento tecnico per la corretta attribuzione del codice.

- Circolare Albo Gestori Ambientali n. 4/2022 - Chiarisce l’uso dei codici EER con finale 99, ammessi solo in via residuale e previo adeguato supporto tecnico.

- D.Lgs. 213/2022 – Modifiche all’Allegato D - Introduce:

  • nuove definizioni (sostanza pericolosa, metalli pesanti e di transizione, PCB, rifiuto stabilizzato/solidificato);
  • regole per la valutazione delle caratteristiche di pericolo HP;
  • priorità delle prove analitiche sul calcolo teorico;
  • classificazione obbligatoria per rifiuti contenenti POP oltre le soglie;
  • applicazione delle note del CLP (Reg. 1272/2008) nella classificazione.

- Decisione (UE) 2025/934 – Nuovi codici EER per batterie - In vigore dal 9 giugno 2025, applicabile dal 9 dicembre 2026.
Riscrive il sottocapitolo 16 06, aggiornando l’elenco alle nuove batterie (litio, flussi, allo stato solido) e ai residui dei processi di trattamento.

3. Attribuzione del codice EER (CER): metodo ufficiale

La classificazione segue una procedura obbligatoria:

  1. Identificare la fonte del rifiuto
    Consultare i capitoli 01–12 o 17–20.

  2. Verificare capitoli generali (13–15)
    Oli, solventi, imballaggi e materiali assorbenti.

  3. Ricorrere al capitolo 16
    Rifiuti non specificati altrove (inclusi veicoli, batterie, RAEE).

  4. Utilizzare il codice 99
    Solo quando nessun’altra voce è applicabile, come definito dalla Circolare 4/2022.

  5. Valutare la pericolosità
    - voci specchio: richiedono analisi e valutazioni documentate;
    - prove analitiche prevalgono sul calcolo;
    - POP e metalli specifici impongono la pericolosità.
     

4. Tabella riassuntiva dei capitoli EER
Capitolo Descrizione
01 Rifiuti da prospezione, estrazione, miniera e cava; trattamento fisico/chimico di minerali
02 Agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia, pesca e industria alimentare
03 Lavorazione del legno, produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Lavorazione di pelli, pellicce e industria tessile
05 Raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale, trattamento pirolitico del carbone
06 Processi chimici inorganici
07 Processi chimici organici
08 Produzione e uso di rivestimenti, vernici, adesivi, sigillanti, inchiostri
09 Industria fotografica
10 Processi termici
11 Trattamenti chimici superficiali, rivestimenti, idrometallurgia non ferrosa
12 Lavorazione e trattamenti meccanici di metalli e plastica
13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto
15 Imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e DPI contaminati
16 Rifiuti non specificati altrove (veicoli, RAEE, batterie, rifiuti generici)
17 Costruzione e demolizione (incl. terre e rocce)
18 Sanitario e veterinario
19 Impianti di trattamento rifiuti, acque reflue e potabilizzazione
20 Rifiuti urbani e raccolta differenziata

5. Tabella EER con esempi e note sulla pericolosità
Capitolo Esempi di codici a 6 cifre Note su pericolosità / voci specchio
01 01 03 04* fanghi; 01 04 12 rocce Presenza di codici pericolosi (*)
02 02 01 03 vegetali; 02 01 08* rifiuti agrochimici Voci specchio per fitofarmaci
03 03 01 05 segatura; 03 02 04 fanghi Limitati codici pericolosi
04 04 01 03 conciario; 04 02 16* prodotti chimici Voci specchio diffuse
05 05 01 03 fanghi; 05 01 10* catrame Molti pericolosi (*)
06 06 01 06* acidi; 06 03 14 sali Ampia presenza di pericolosi
07 07 02 04 fanghi; 07 02 08* organici Frequenti voci specchio
08 08 01 11* solventi; 08 01 12 vernici NP Numerose coppie P/NP
09 09 01 01 bagni sviluppo; 09 01 04* fanghi Pericolosi presenti
10 10 02 10* polveri; 10 01 01 scorie Metalli pesanti, spesso pericolosi
11 11 01 09* fanghi; 11 01 99 NP Molte voci specchio
12 12 01 03 limatura; 12 01 06* emulsioni Estese voci specchio
13 13 01 10* oli minerali; 13 02 05* fluidi Quasi tutti pericolosi
14 14 06 03* solventi; 14 06 05 NP Prevalenza codici pericolosi
15 15 01 01 carta; 15 02 02* assorbenti Alcuni pericolosi
16 16 06 05* batterie; 16 02 14 RAEE Nuovi codici batterie dal 2026
17 17 01 07 inerti; 17 05 03* terre contaminate Molti codici specchio
18 18 01 03* infettivi; 18 01 04 NP HP9 secondo DPR 254/2003
19 19 08 01 grigliati; 19 08 05* fanghi Molti pericolosi
20 20 03 01 indifferenziato; 20 01 21* lampade Alcuni pericolosi

 

La classificazione dei rifiuti nel 2025 richiede conoscenza tecnica, corretta applicazione delle Linee guida e aggiornamento costante sul quadro normativo europeo. Per le imprese, una classificazione errata può generare rilievi ispettivi, contestazioni e responsabilità rilevanti.

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