Affitti brevi o per finalità turistiche: CIN obbligatorio dal 2 novembre 2024
È operativa, dal 3 settembre 2024, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (BDSR).
Le nuove disposizioni sono applicabili dall’2 novembre 2024.
Il Decreto Legge 45/2023, convertito nella Legge n.191/2023, ha ufficialmente istituito la Banca Dati che permette di catalogare tutte le strutture ricettive non alberghiere quali bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, agriturismi, campeggi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale. Per “affitto breve” si intende qualsiasi forma di locazione di immobili ad uso abitativo per un periodo massimo di 30 giorni.
Dalla pubblicazione in Gazzetta della norma (3 settembre 2024) i soggetti esercenti queste attività devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) che attesta la conformità della struttura, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture o degli immobili.
Per ottenere il CIN si dovrà accedere al portale della Banca dati BDSR del Ministero del Turismo e individuare la propria struttura. Nel caso in cui il gestore non trovasse nell’elenco la propria struttura, potrà effettuare la segnalazione attivando le procedure di verifica per ottenere il CIN entro 30 giorni.
Sono stati introdotti anche una serie di obblighi in materia di sicurezza degli impianti.
La Legge n.191/2023 prevede una serie di requisiti minimi di sicurezza da rispettare nel caso in cui si tratti di locazioni per affitti brevi in forma imprenditoriale e non imprenditoriale. Tutte le strutture dovranno essere munite di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento.
Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale, si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In questo caso i gestori dovranno anche essere in possesso della SCIA regolarmente depositata al Comune.
Le sanzioni per i locatari di affitti brevi che non si adegueranno ai nuovi obblighi saranno applicate a partire dal 2 novembre secondo il seguente schema:
- attività imprenditoriale senza SCIA: sanzione tra i 2.000 e i 10.000 euro in base alle dimensioni della struttura/immobile,
- mancanza di CIN: sanzione da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza della struttura/mmobile,
- mancata esposizione/indicazione del CIN: sanzione tra i 500 ed i 5.000 euro e immediata rimozione dell'annuncio pubblicato,
- assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale: sanzioni ordinariamente previste dalla normativa statale o regionale,
- assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori: sanzione tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione.