Licenziamento del disabile per superamento del comporto: la sentenza del Tribunale di Lodi
In materia di periodo di comporto non è aprioristicamente sostenibile alcuna distinzione di trattamento tra i lavoratori disabili e gli altri, posto che malattia e disabilità sono concetti differenti, non interscambiabili, e solo il primo implica uno stato morboso che impedisce in assoluto al lavoratore di prestare l’attività lavorativa. Questo principio è stato espresso dal Tribunale di Lodi con sentenza del 12 settembre 2022.
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. la lavoratrice, portatrice di handicap non in stato di gravità, proponeva ricorso avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato dalla società datrice di lavoro poiché ritenuto discriminatorio.
Pur non essendo in contestazione né la complessiva durata della malattia né tantomeno l’avvenuto superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo, la lavoratrice deduceva la discriminatorietà del licenziamento assumendo che, in quanto assunta ex lege 68/1999, ai fini del superamento del comporto non avrebbero dovuto computarsi i periodi di malattia riconducibili alle patologie che riguardano lo stato di invalidità ed in relazione al quale era stata avviata al lavoro presso la società resistente.
Infatti, sempre a parere della lavoratrice, qualora le malattie legate o comunque connesse allo stato di invalidità si computassero ai fini del superamento del periodo di comporto, si introdurrebbe una discriminazione indiretta avverso le persone portatrici di disabilità che, proprio a causa dell’handicap, sono spesso costrette ad un numero di assenze di gran lunga superiore rispetto agli altri lavoratori che limitano invece le proprie assenze a patologie di durata breve o comunque limitata nel tempo.
Il Tribunale di Lodi afferma preliminarmente di non condividere l’assunto per il quale il lavoratore portatore di handicap sarebbe costretto ad un numero di assenze di gran lunga superiore rispetto al lavoratore non disabile.
Il Tribunale rileva infatti che vi sono disabilità che non comportano, in quanto tali, necessità di assentarsi per malattia; vi sarebbero invece, al contrario, lavoratori affetti da patologie croniche o gravi che, pur non disabili, necessitano di più o meno lunghi periodi di malattia, quali ad esempio i malati oncologici.
Ciò premesso, il Tribunale - pur non escludendo che l’applicazione del periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. possa dar luogo ad una discriminazione indiretta avverso il lavoratore disabile - riferisce che la malattia del disabile non possa sempre ed aprioristicamente essere trattata in maniera diversa da quella del lavoratore non disabile.
Per il Tribunale di Lodi, occorre infatti valutare in concreto se, tenuto conto sia dell’assenza per malattia sia della natura della malattia in relazione alla disabilità, il licenziamento per superamento del comporto comporti una discriminazione del lavoratore.
In altri termini, il Tribunale non esclude che l’applicazione del periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. possa dal luogo ad una discriminazione indiretta avverso il lavoratore disabile, ma ritiene che tale effetto non sia automatico; anzi tale discriminatorietà è espressamente esclusa nei c.c.n.l. che prevedono un comporto di lunga durata ( nel caso trattato 15 mesi nell’arco degli ultimi 30 mesi di lavoro) e in ipotesi in cui soltanto una parte della malattia sia correlata alla disabilità del lavoratore.