Preposto, formazione e aggiornamento: le novità della legge 215/2021
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[Attenzione - La bozza dell'Accordo Stato Regioni del giugno 2024 prevede che la formazione per preposti avrà la durata minima di 12 ore (non più 8) senza la possibilità di erogazione in elearning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell'aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore. In attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni leggi qui]
La legge 215/2021, di conversione del Decreto 146/2021, il cosiddetto "Decreto Fiscale", ha introdotto rilevanti novità in tema di formazione per sicurezza in azienda, modificando in parte alcuni aspetti del D.lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Tra le più importanti per le imprese quella relativa alla formazione sulla sicurezza del preposto, prevista dall'art 37 del D.lgs 81/08, e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi. dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Tra le modifiche introdotte dalla legge 2015/2021 figura infatti anche l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico. Si dispone inoltre una stretta sulla cadenza della formazione di aggiornamento per i preposti che dovrà ora avvenire ogni 2 anni e tutte le attività formative a loro riferite dovranno svolgersi in presenza.
All’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Entro questa data, infatti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un Accordo nel quale provvederà alla modifica degli Accordi in materia di formazione in modo da individuare:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda i corsi di formazione base e aggiornamento dei preposti, in attesa delle modifiche che diventeranno operative con lil nuovo Accordo Stato-Regioni, il Servizio Formazione Artser ricorda che è possibile iscriversi ai corsi base e aggiornamento già programmati: