Formulario di identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro di carico scarico e MUD: le nuove sanzioni
Con il Dlgs 116/2020 è stato riformato anche l'apparato sanzionatorio in materia di infrazioni documentali sui rifiuti. In merito alle cosiddette “infrazioni documentali”, cioè errori/omissioni relativi alla compilazione e trasmissione del MUD, Registro di carico e scarico e FIR - Formulario di identificazione dei Rifiuti, le nuove sanzioni sono le seguenti.
Coloro che non effettuano la Comunicazione MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, (soggetti di cui all'art. 189, c. 3) o la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 10.000; la comunicazione effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.
In caso di omessa tenuta dello stesso ovvero di tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico (art. 190, c.1), la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000, elevata da 10.000 a 30.000 euro nel caso di registro relativo a rifiuti pericolosi (la sanzione precedente– oggi abrogata – era da 15.000 a 93.000). E’ prevista la sanzione amministrativa accessoria facoltativa - nei casi più gravi - della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure min. e max. da € 1.040 ad € 6.200 per i rifiuti non pericolosi e da € 2.070 ad € 12.400 per i rifiuti pericolosi. Si ricorda che il n. di U.La. è calcolato con riferimento al n. di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di U.La. annue; ai predetti fini l'anno da considerare è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione) (c. 3, art. 258 cit.).
"Salvo che il fatto costituisca reato" per il trasporto di rifiuti senza il FIR (art. 193) o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel FIR dati incompleti o inesatti, andrà incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro. La pena è, invece, quella della reclusione fino a 2 anni (di cui all’art. 483 c.p.) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, parimenti applicabile anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni su natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Il comma 5 dell’art. 258, prevede tuttavia che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, del nuovo art. 258, D.lgs. n. 152/2006) ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei FIR di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.060 a 1.550 euro, parimenti applicabile nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, c. 1, o del FIR di cui all'art. 193 (sanzione ridotta applicabile anche nel caso di omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i FIR di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi).
Il nuovo comma 9 art. 258 prevede inoltre che, “chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione”, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.
Larga applicazione nella normativa sui rifiuti, poiché è frequente che le violazioni relative alla compilazione di registro di carico e scarico o formulari sono dovuti alla mancanza di conoscenza della normativa tecnica, con ripetizione della stessa omissione (es. informazione sullo stato fisico dei rifiuti) per un numero anche elevato di operazioni (es. di carico e scarico registro), ma pur sempre commesse in buona fede.
Il comma 13 dell'art 258 , prevedendo una clausola di applicabilità generale delle sanzioni di cui all’art. 258, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti, effettivamente applicabili “… solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali” si chiude, prevedendo il cumulo, della sanzione prevista per l’infrazione del caso, aumentata fino al triplo, nel caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale.
Pare quindi riferita non a tutte le informazioni da riportare sulla modulistica (Registro C/S e FIR) non rilevanti ai fini tracciabilità (es. informazioni relative alla data di scadenza delle autorizzazioni/iscrizioni dei terzi smaltitori/trasportatori a cui sono conferiti i rifiuti) quanto a quelle tipiche in materia di rifiuti (quantità, stato, CER etc.), per definizione rilevanti ai fini tracciabilità.