Gestione dei rifiuti: come funziona il RenTRi, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: quando e come
RenTRi (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. È stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.
Dopo il fallimento del Sistri e un periodo di stallo, la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti ha preso il via nel 2021, ma oggi registra un forte ritardo.
La bozza del decreto MiTE, con il Regolamento RenTRi e i nuovi modelli (registri di carico e scarico e FIR, formulari d’identificazione) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra novembre e dicembre 2022. Entrerà in vigore a inizio 2023 e, da quel momento, dovranno passare altri 12 mesi prima dell’avvio delle iscrizioni al registro, che a questo punto slittano a fine 2023, inizio 2024.
Nell'attesa vediamo come, a grandi linee, funzionerà il nuovo Sistema di tracciabilità che mira a superare le difficoltà del passato, grazie anche al supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di Unioncamere e del sistema camerale italiano.
- Come funziona il RenTRi
- Quando sarà operativo
- Quali soggetti dovranno iscriversi
- Come si accede al RenTRi
- I vantaggi di un registro elettronico
Il RenTRi si articola in procedure e strumenti integrati nella nuova piattaforma telematica, gestita presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica.
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. È suddiviso in due sezioni:
- Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, prima fra tutte l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. Anche alcune attività artigiane hanno partecipato ai test.
Si è puntato ad evitare gli errori di SISTRI che venne imposto senza alcuna sperimentazione preliminare, non tenendo conto delle esigenze degli attori della gestione dei rifiuti e, per questo, non riuscì mai ad entrare a regime.
I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RenTri sono in fase di preparazione e dovrebbero essere pubblicati entro fine 2022. Dovranno disciplinare:
- le modalità di avvio del RenTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;
- gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale.
Al Registro dovranno iscriversi:
- produttori di rifiuti pericolosi
- enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi dovrà iscriversi
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) "ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti".
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTRi, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Il primo accesso accesso dovrà essere effettuato dal rappresentante dell’impresa o da un altro soggetto riconosciuto nella visura camerale (ad es. il procuratore). L’accesso avverrà esclusivamente mediante autenticazione digitale, quindi con SPID, CIE, CNS, TS-CNS.
Inizialmente il RenTRi utilizzava un provider per l’autenticazione SPID che non prevedeva l’utilizzo dell’identità per la persona giuridica. Ora questo limite è stato superato. Nella fase di sperimentazione, l’accesso può avvenire anche con lo SPID – persona fisica.
La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve a una serie di funzioni. Tra queste:
- trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- omogeneità e fruibilità dei dati;
- riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
- maggiore efficacia delle attività di controllo;
- miglioramento delle strategie di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici:
- modifica del sistema sanzionatorio.