Tracciabilità dei rifiuti: in vigore il RenTRi

Al via il nuovo modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti ambientali

 
rifiuti gestione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59, ossia il Regolamento recante la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1522", in vigore dal 15 giugno 2023.

Il RenTRi è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e utilizza la piattaforma dell’Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio.

Il RenTRi  introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il provvedimento prevede per i soggetti obbligati all’iscrizione un ampio periodo transitorio consentendo un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, arriveranno solo a partire da dicembre 2024.

Il RenTRi  è suddiviso in due sezioni: l'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali e la sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Sono tenuti ad iscriversi al RenTRi:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono invece esonerati dall'obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente. 

Alcune novità introdotte dal decreto RenTRi :

  • nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari, che saranno adottati e utilizzati in formato cartaceo dai soggetti che non hanno l’obbligo di iscriversi alla piattaforma. (le imprese obbligate dovranno utilizzarli nella loro veste digitale, a partire dalla data d’iscrizione.)
  • FIR (formulari) digitali che potranno essere esposti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

Le modalità tecniche di compilazione così come tutte le principali modalità operative del sistema, saranno definite solo successivamente dal Ministero dell’Ambiente con uno o più decreti direttoriali.

Il periodo transitorio servirà a tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia in forma diretta tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende, sia in termini operativi con i principali software gestionali di mercato.

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