Il deposito temporaneo dei rifiuti: cos’è, come si fa
E’ ancora molto frequente, nelle domande che quotidianamente riceviamo dalle aziende, la necessità di meglio chiarire il concetto di “deposito temporaneo”.
In estrema sintesi possiamo definire il Deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.
Il deposito temporaneo ha anche un tassativo limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare (max 30 metri cubi per rifiuti non pericolosi, max 10 metri cubi per rifiuti pericolosi).
Inoltre il deposito temporaneo deve essere condotto nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, “nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; […]devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; […] per alcune categorie di rifiuto, […] sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento ecc).”
Solo osservando scrupolosamente queste condizioni il deposito temporaneo non viene considerato:
- uno stoccaggio,
- un’operazione di recupero o smaltimento
- la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero
- il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti
Per queste operazioni è prevista un’apposita autorizzazione o, peggio ancora, non si rischia di cadere nella “gestione incontrollata di rifiuti” che farebbe immediatamente scattare pesanti sanzioni.
Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinchè il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.
Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:
1. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
2. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli a smaltimento al massimo entro 1 anno.
Ad esempio:
- 27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi=>>ammesso
- 30 mc di rifiuti non pericolosi=>>ammesso
- 5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi=>> non ammesso
- 25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi=>>non ammesso
Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.
In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.