Le schede di sicurezza (SDS): tassativo averle sempre aggiornate

Tutto quello che c'è da sapere sulle Safety Data Sheet

 
Schede di sicurezza (SDS)

Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) sono il documento tecnico base e più significativo sulle sostanze chimiche e loro miscele, utilizzate in azienda.

Nelle SDS sono riepilogate le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele.

Dall'analisi delle SDS si evince:

  • se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose
  • si valuta ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • si determinano le misure necessarie di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza

La SDS è dunque un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze, ma ha anche mostrato negli anni scadenti livelli di qualità.

Quando è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza?

  • quando una sostanza o miscela è classificata come pericolosa;
  • quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
  • oppure quando una sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze candidate in attesa di autorizzazione in base al REACH.

Se un fornitore aggiorna una scheda di dati di sicurezza deve fornire una versione aggiornata a tutti i destinatari a cui la sostanza o miscela è stata fornita nei 12 mesi precedenti.

Cosa fare con una nuova scheda  di sicurezza?

Quando si riceve una nuova cheda di sicurezza (SDS), si devono  individuare e mettere in atto misure adeguate per controllare i rischi esistenti presso la nostra azienda.

E’ necessario eseguire un controllo di concordanza e plausibilità sui contenuti della scheda così da  evitare  di utilizzare informazioni da una SDS non corretta, come fondamento per le valutazioni sulla sicurezza ambientale e del luogo di lavoro.

Uno dei punti più sensibili nella verifica della SDS è anche la verifica degli scenari d’esposizione, cioè il confronto tra le informazioni sull'attività dell’azienda e sul processo produttivo, la valutazione della qualità delle informazioni e dei documenti allegati alla SDS e il confronto tra scenari espositivi previsti dal fornitore e l’effettiva operatività in azienda.

In questa fase si annidano spesso le maggiori difficoltà anche in relazione al variare del formato di SDS riguardo agli scenari espositivi a seconda del fornitore. Diversamente da quanto accade per la Scheda di Dati di Sicurezza la cui struttura è rigida, nel caso degli scenari d’esposizione non sempre la configurazione standard trova preciso riscontro nella documentazione che si riceve dal proprio fornitore.

E’ quindi necessario sforzarsi di riconoscere i punti chiave dello scenario espositivo, ricercando ogni esplicito riferimento al tipo di attività svolte in azienda e ponendo attenzione a che le stesse siano  ricomprese nel perimetro di operatività definito dal fornitore, mediante i descrittori d’uso utilizzati nella sua stima dell’esposizione.

A volte per potere riconoscere lo scenario pertinente, occorre condurre un’approfondita analisi iniziale, considerando nel dettaglio tutte le procedure aziendali e cercando di anticipare in maniera più ampia possibile come potrebbero essere state  descritte.

Delle 16 sezioni di una SDS, le principali di cui è necessario analizzare attentamente i contenuti sono:

  • Sezione 1 (identificazione sostanza): spesso considerata come una delle maggiormente ‘predefinite’, in realtà può subire molte declinazioni diverse, anche  di notevole rilevanza.
  • Sezione 2 (identificazione pericoli): è quella maggiormente standardizzata nelle informazioni su classificazione ed etichettatura, che devono essere coniugati in coerenza alle successive sezioni da 9 a 12.
  • Sezione 3 (composizione): può riportare ‘semplicemente’ gli elementi propri di una sostanza in quanto tale, oppure riportare l’identità dei costituenti noti che contribuiscono alla classificazione (privi però dell’indicazione di pericolo diversamente da quanto accadrebbe nel caso di una miscela)”;
  • Sezione 8 (controllo dell'esposizione/protezione individuale): senza ombra di dubbio una delle sezioni di maggior criticità per entrambe le sottosezioni che lo compongono. La 8.1 rappresenta uno degli elementi più ‘ostici’ di una SDS in quanto diversa in funzione dello Stato Membro in cui il prodotto viene immessa sul mercato. Di conseguenza in fase di redazione il compilatore deve aver tenuto ben presenti i riferimenti nazionali dello stato UE per non incorrere in una significativa non conformità della Scheda di Dati di Sicurezza. Nella sottosezione 8.2 invece i frasari standardizzati non recano spesso il dettaglio utile a definire le misure di controllo dell’esposizione. Occorre quindi integrarle, ad esempio nel caso dei DPI, riportando i precisi livelli di protezione indicati dalle norme UNI EN;
  • Sezione 16 (Altre informazioni): l’ultima parte è anche uno degli elementi più variabili. In essa figurano tutte le informazioni necessarie all’uso non contemplate nelle precedenti quindici sezioni, quali ad esempio la modifica rispetto alla precedente Scheda di Dati di Sicurezza, un maggiore dettaglio sugli usi identificati attraverso il sistema dei Descrittori d’Uso qualora la SDS non possieda l’estensione dedicata agli scenari espositivi.

A partire dalle classificazioni, indicazioni di pericolo e composizione della SDS trovano applicazione le Direttive Seveso, PED e ADR e su cui si basano e lavorano i più importanti modelli e algoritmi di valutazione del rischio chimico; in funzione delle modalità di manipolazione e immagazzinamento che derivano le procedure di gestione dell’uso della sostanza e le misure di contenimento in caso di rilascio accidentale durante un’emergenza, quali procedure antincendio e di primo soccorso e quali indicatori biologici di esposizione saranno utili al medico competente per monitorare lo state di salute dei lavoratori esposti.

La prossima scadenza in materia di applicazione dei regolamenti europei sulle sostanze chimiche (REACH) è  il 31 maggio 2018 entro la quale, per rimanere sul mercato,  le imprese sono tenute a registrare le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno e inferiori a 100 tonnellate all'anno.

Per ogni dubbio rivolgiti ai nostri esperti del servizio Ambiente e Sicurezza.

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