Piano di Emergenza aziendale (PE): quando è obbligatorio, contenuti e integrazione con il DVR

Il Piano di Emergenza (PE) è il documento che organizza la risposta dell’impresa nei momenti in cui è necessario agire con rapidità e coerenza. Integra il DVR, ma ha una funzione specifica: definire cosa fare, chi interviene e come si coordina il personale quando si verifica un evento critico. Non è solo un adempimento, ma un elemento essenziale della gestione della sicurezza, perché consente di proteggere lavoratori, impianti e operatività anche in condizioni straordinarie.
A differenza del DVR — che individua i rischi e le misure preventive — il PE si concentra sul “durante”, ovvero sulle azioni concrete da adottare in caso di emergenza. Il riferimento normativo principale è l’art. 43 del D.Lgs. 81/08, integrato dal DM 2 settembre 2021, che definisce modalità organizzative e responsabilità per la gestione dell’emergenza antincendio.
Le situazioni da considerare non riguardano solo incendi o crolli, ma includono fughe di gas, blackout, allagamenti, eventi meteo avversi, guasti agli impianti e anche situazioni legate all’errore umano. L’obiettivo del PE è limitare i danni e garantire una risposta coordinata, evitando improvvisazioni.
La normativa rende il Piano di Emergenza obbligatorio in tre casi molto precisi:
- aziende con almeno 10 lavoratori;
- attività aperte al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente;
- imprese soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in base all’allegato I del DPR 151/2011.
Le imprese che non rientrano in questi requisiti non sono esonerate dalla gestione dell’emergenza: devono comunque indicare nel DVR le misure organizzative adottate. Per chi è obbligato è prevista inoltre una prova di evacuazione annuale, da registrare e conservare.
La responsabilità è in capo al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione del RSPP e degli addetti antincendio e primo soccorso. È importante che il PE non resti un documento statico: deve essere aggiornato ogni volta che cambiano gli spazi, le attrezzature, i processi o il numero e le caratteristiche dei lavoratori, in particolare la presenza di persone con esigenze speciali.
Ogni aggiornamento richiede anche un adeguamento delle informazioni rivolte al personale e, dove necessario, un’integrazione della formazione.
Il DM 2/9/21, allegato II, definisce una struttura chiara che tutte le imprese sono tenute a rispettare. Il PE deve indicare le modalità di attivazione dell’allarme, le procedure di evacuazione, le istruzioni operative per i lavoratori in caso di incendio o altri eventi critici, le modalità di contatto con i soccorsi e l’assistenza da garantire a persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari.
Una parte rilevante riguarda gli aspetti planimetrici: vie di esodo, uscite di sicurezza, compartimentazioni antincendio, posizione degli estintori e dei sistemi di spegnimento, oltre ai punti strategici come interruttori generali e valvole di intercettazione. È necessario specificare che gli ascensori non devono essere utilizzati durante l’evacuazione, salvo quelli espressamente progettati per l’emergenza.
Il Piano di Emergenza deve essere conosciuto da tutti, ma in particolare dagli addetti alla gestione dell’emergenza, che hanno ruoli specifici da svolgere. La sua diffusione è parte integrante della formazione aziendale: non basta “averlo in archivio”, deve essere effettivamente compreso e applicabile. In questo senso, la prova di evacuazione annuale diventa un momento operativo importante, in grado di verificare la reale efficacia del Piano.