Sicurezza e riunione periodica: chi la convoca, chi partecipa e gli argomenti da trattare
La riunione periodica annuale è un importante adempimento nel percorso di gestione dei rischi ed è prevista dal Dlgs 81/2008 all’art. 35 per le imprese con più di 15 dipendenti (cioè dal quindicesimo in poi considerando anche i soci operanti).
È sempre utile avere disponibile un vademecum degli aspetti da verificare, affinché questo appuntamento periodico diventi un’esperienza utile e costruttiva.
La riunione periodica deve essere convocata dal Datore di lavori/Rspp e non dal medico competente o dal Rls che invece vi partecipano, ma in qualità di “invitati”. Alla riunione periodica partecipano il datore di lavoro o suo delegato, l'RSPP, il Medico competente e i Rappresentanti deli lavoratori per la sicurezza (RLS).
Possono inoltre partecipare anche altre figure, qualora i temi trattati lo richiedano come il responsabile delle Risorse umane, il Responsabile dell'Amministrazione e Controllo, il Preposto ecc.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI, i dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Più specificamente, in merito ad ogni argomento, si dovranno approfondire alcuni aspetti e tematiche ben precise.
1) Valutazione dei rischi: dovranno essere messi a tema innanzitutto i rischi rilevati, i livelli di esposizione delle diverse mansioni e le misure di prevenzione e protezione poste in essere, oltre alla loro efficacia e alle tempistiche di monitoraggio e revisione.
2) Infortuni e malattie professionali: si verificherà l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, gli accertamenti previsti dal piano sanitario in relazione di rischi rilevati e il rispetto della periodicità delle visite mediche. Come infatti dispone il D.lgs 81/08 "il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori".
3) Dispositivi di protezione individuale: si verifica se i lavoratori sono stati informati sui DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso, a chi devono rivolgersi in caso abbiano necessità riguardanti i DPI. Inoltre, se hanno ricevuto precise informazioni sulla loro sostituzione quando sono usurati, sulla pulizia dei DPI di uso collettivo, sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti al lavoratore.
4) Formazione: si analizza il programma di formazione eseguito nell’anno, si propongono gli argomenti specifici sui quali avviare formazione nell’anno successivo sulla base anche dei risultati emersi dal DVR e dalla sorveglianza sanitaria, ma anche sull’uso di nuove tecnologie/macchinari o su nuovi prodotti utilizzati, oppure sui cosiddetti rischi trasversali che coinvolgono gli stili di vita dei lavoratori (ad esempio abuso di alcol, tossicodipendenze, stress lavoro correlato, lingue straniere, ecc...). Infatti l’art 28 del D.lgs 81/08 indica che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
Un rischio particolare riguarda infine quello relativo all’età dei lavoratori che, con i progetti di introduzione di stage/tirocini, deve essere seguito con molta attenzione e con l’aiuto del medico competente.